Rapporto di manutenzione
Secondo l’articolo 56 OIFT, le imprese di trasporto a fune (di seguito: imprese) devono presentare all’autorità di vigilanza, annualmente o su domanda, i documenti di cui all’articolo 50 OIFT. Giusta l’articolo 50 OIFT, le imprese devono documentare i lavori di manutenzione effettuati, nonché i difetti, i guasti e le misure adottate (documentazione concernente la manutenzione). Una volta l’anno l’UFT richiede un rapporto di manutenzione (rapporto annuale) comprendente estratti della documentazione concernente la manutenzione.
L’UFT ha definito i contenuti e l’ampiezza della documentazione da presentare, basandosi sulla legislazione svizzera in materia di impianti a fune (OIFT e LIFT). I contenuti sono stati stabiliti in stretta collaborazione con l’Unione dei quadri tecnici delle funivie svizzere (VTK/UCT) e Funivie svizzere (FUS).
L’UFT necessita di tale documentazione per pianificare la vigilanza sul rispetto delle esigenze in materia di sicurezza prevista dall’articolo 23 LIFT e dall’articolo 59 OIFT. La documentazione è anche una base per valutare le domande di rinnovo dell’autorizzazione di esercizio ai sensi dell’articolo 38 OIFT.
Contenuti del rapporto di manutenzione
Il rapporto di manutenzione si compone di sette aree tematiche, sulle quali le imprese devono fornire dati vincolanti. La struttura del rapporto è la stessa per tutti i tipi di impianti.
Informazioni sull'impresa
L'impresa ha la possibilità di fornire all'UFT informazioni sulle modifiche dell'organizzazione operativa. Si prega di controllare tutte le voci relative al responsabile tecnico (TL) e ai vice responsabili tecnici in “Dati dell'impresa” - “2. notifica del personale tecnico” (almeno: cognome, nome, e-mail, numero di telefono, numero di telefono diretto o mobile, funzione).