Catasto dei siti inquinati (CSIN UFT)

Conformemente all'articolo 32c capoverso 2 in combinazione con l'articolo 41 capoverso 2 della legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.01) l'UFT ha stilato e gestisce un catasto dei siti inquinati nel settore dei trasporti pubblici (CSIN UFT).

Conformemente all'articolo 5 dell'ordinanza del 26 agosto 1998 sul risanamento dei siti inquinati (ordinanza sui siti contaminati, OSiti; RS 814.680) nel catasto figurano tutti i siti di competenza esecutiva dell'UFT per i quali è accertato che sono inquinati o che è molto probabile che lo siano.

Il catasto è accessibile al pubblico:

Nella misura del possibile, le iscrizioni contengono dati riguardanti:

  • l'ubicazione;
  • il tipo e la quantità dei rifiuti depositati nel sito;
  • la durata del deposito, la durata dell'esercizio e la data dell'incidente;
  • le indagini già effettuate e le misure adottate per tutelare l'ambiente;
  • gli effetti già constatati;
  • i settori ambientali a rischio;
  • eventi particolari quali la combustione dei rifiuti, le frane, le inondazioni, gli incendi o gli incidenti rilevanti.

Nota importante

Sono iscritti nel catasto i siti di estensione limitata per i quali è accertato che siano inquinati da rifiuti o che con grande probabilità è prevedibile che lo siano (art. 5 cpv. 3 OSiti). Non sono iscritti nel catasto gli inquinamenti diffusi di grandi dimensioni (in particolare da immissioni atmosferiche) e i siti in cui si trovano esclusivamente edifici contaminati (p. es. dall'amianto).

Il catasto rappresenta uno strumento di lavoro dinamico in quanto i siti vi vengono iscritti, modificati o cancellati in funzione dello stato conosciuto a quel momento preciso. Riflette quindi solo lo stato delle conoscenze ma non è sinonimo di correttezza e completezza (p. es. non si può escludere che un terreno non iscritto nel registro non sia inquinato). L'adozione di misure derivanti dalle ordinanze sul risanamento dei siti contaminati o sul trattamento dei rifiuti può risultare necessaria in particolare nell'ambito di progetti di costruzione o di cambiamento di destinazione.

Inoltre, l'ubicazione (indicata come punto o superficie) e, soprattutto, l'estensione dei siti contaminati è sovente nota solo in modo approssimativo. Per tale ragione, l'ubicazione e la superficie del sito indicate sono sempre soggette a un'incertezza più o meno elevata. Di regola, l'estensione dei siti di deposito è meglio conosciuta rispetto a quella dei siti aziendali e la delimitazione è tanto più esatta quanto più approfondità è l'indagine.

Maggiori informazioni

Il catasto accessibile al pubblico contiene i dati previsti dalla legge e previamente comunicati al titolare. Le altre informazioni concernenti i siti, in particolare quelle soggette alla legislazione sulla protezione dei dati, sono consultabili solo previa autorizzazione del titolare.

Anche la consultazione da parte di terzi dei dati concernenti siti non iscritti nel catasto o iscritti a titolo provvisorio è soggetta all'autorizzazione del titolare.

Con il modulo seguente è possibile richiedere all'UFT informazioni sui dati del catasto:

Richiesta di informazioni sulle iscrizioni nel catasto dei siti inquinati (PDF, 523 kB, 04.08.2014)Formulare concernente la Richiesta di informazioni sulle iscrizioni nel catasto dei siti inquinati

Catasti di altri servizi federali e dei Cantoni

Oltre all'UFT, anche altri servizi federali e i Cantoni e altri servizi federali dispongono di catasti dei siti inquinati, limitati tuttavia al proprio ambito di competenza:

https://www.bav.admin.ch/content/bav/it/home/temi-generali/ambiente/siti-contaminati/catasto-dei-siti-inquinati.html