Quali disposizioni sulla costruzione dei natanti valgono in Svizzera?

In Svizzera un natante può essere utilizzato solo se rispetta le rispettive disposizioni sulla costruzione fissate nell'ordinanza sulla navigazione interna (ONI). Oltre a disposizioni di carattere generale questa ordinanza contiene disposizioni specifiche per le imbarcazioni da diporto, i battelli per il trasporto di merci nonché per gli impianti galleggianti, i gommoni e le imbarcazioni sportive. I requisiti particolari per i battelli per passeggeri sono contenuti nell'ordinanza sulla costruzione dei battelli (OCB) e nelle relative disposizioni esecutive (DE-OCB). I motori dei natanti devono soddisfare i requisiti contenuti nell'ordinanza sui requisiti per i motori di battelli nelle acque svizzere (OMBat). I Cantoni possono stabilire ulteriori requisiti per la circolazione su determinate acque.

Le norme relative al rumore in esercizio (art. 109a, 109b e 109c ONI) e alla potenza di propulsione delle imbarcazioni da diporto (art. 139 ONI) sono più severe rispetto a quelle in vigore in molti altri Paesi. Le imbarcazioni sportive sono assoggettate alle disposizioni della direttiva europea 2013/53/UE. L'UFT pubblica regolarmente sul Foglio federale una lista delle norme tecniche atte a concretizzare i requisiti della suddetta direttiva UE per le imbarcazioni sportive e i relativi componenti.

L'immatricolazione dei natanti, ad eccezione dei battelli delle imprese di navigazione titolari di una concessione federale, compete ai servizi cantonali della navigazione, di norma al Servizio della circolazione stradale e della navigazione del Cantone di stazionamento del natante. I natanti costruiti in serie possono disporre di un certificato di omologazione del tipo, il che permette una procedura di immatricolazione semplificata in tutta la Svizzera. Il Servizio di omologazione fa capo all'Associazione dei servizi della navigazione (vks).

Normativa:

Ordinanza sulla navigazione interna Art. 107 - Art. 148l

Ordinanza sulla navigazione interna Art. 109

Ordinanza sulla navigazione interna Art. 139

Ordinanza sui requisiti per i motori di battelli nelle acque svizzere

Ordinanza sulla costruzione dei battelli

Links:

Disposizioni esecutive del DATEC all’ordinanza sulla costruzione dei battelli

Foglio federale

Servizi della navigazione

Servizio di omologazione

Direttiva europea 2013/53/UE

https://www.bav.admin.ch/content/bav/it/home/modi-di-trasporto/navigazione/faq-sf/601-v.html