Ho frequentato un corso conforme ai requisiti fissati nella Convenzione internazionale sugli standard di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi (Convenzione STCW) e vorrei sapere se è riconosciuto per la navigazione interna in Svizzera.

La normativa in materia di navigazione interna svizzera non prevede, in linea generale, il riconoscimento di certificati di idoneità per la navigazione marittima conseguiti all'estero. Per condurre in Svizzera un natante utilizzato a titolo professionale è necessario possedere una corrispondente licenza di condurre svizzera.

I certificati esteri e l'esperienza fatta all'estero possono essere riconosciuti ai fini del rilascio di una licenza di condurre svizzera per battelli di linea, tuttavia anche i candidati in possesso dei suddetti certificati esteri e con esperienza all'estero sono tenuti a sostenere l'esame teorico e pratico obbligatorio. Nel calcolo del periodo di navigazione che un candidato deve aver assolto prima di sostenere l'esame pratico per conduttore di natante, viene considerato anche il tempo di navigazione svolto a bordo di navi estere (o su navi svizzere d'alto mare).

Chi vuole ottenere una licenza di condurre svizzera per la conduzione di battelli di imprese di navigazione titolari di una concessione federale (battelli per passeggeri del trasporto pubblico) deve essere iscritto all'esame dall'impresa stessa presso l'Ufficio federale dei trasporti. Il singolo privato non può frequentare un corso per la conduzione di battelli di linea e sostenere il relativo esame indipendentemente da un'impresa di navigazione.

I Cantoni sono preposti al rilascio delle licenze di condurre per gli altri battelli passeggeri, ossia quelli che non rientrano nel trasporto pubblico, e per i battelli per il trasporto di merci.

Il Regolamento della Navigazione sul lago di Costanza fissa il periodo di navigazione che bisogna avere assolto prima di conseguire la licenza di condurre della categoria B (battelli per passeggeri) o C (battelli per il trasporto di merci): questo periodo deve essere stato assolto almeno in parte sul lago di Costanza.

Normativa:

Ordinanza sulla navigazione interna Art. 91a

Regolamento della Navigazione sul lago di Costanza Art. 12.04

Ordinanza sulla costruzione dei battelli Articolo 45

Disposizioni esecutive all’ordinanza sulla costruzione dei battelli

https://www.bav.admin.ch/content/bav/it/home/modi-di-trasporto/navigazione/faq-sf/208-v.html