Omologazione di veicoli ferroviari
In linea di massima, per circolare in Svizzera un veicolo necessita di un’omologazione valida rilasciata sotto forma di autorizzazione d’esercizio.

L'UFT rilascia l'autorizzazione di esercizio sulla base degli articoli 6a, 7, 8 e 15a–z dell'ordinanza sulla costruzione e l'esercizio delle ferrovie (ordinanza sulle ferrovie, Oferr).
Per le corse sperimentali e di prova e per i trasferimenti è necessaria un’autorizzazione d’esercizio temporanea.
L'intera procedura, dalla presentazione della domanda alla dimostrazione dell'adempimento dei requisiti di sicurezza fino al rilascio dell'autorizzazione, è esposta nella direttiva «Omologazione di veicoli ferroviari».
Directive sur la base des art. 6a, 7, 8 et 15a-z de l’ordonnance sur les chemins de fer (OCF)
Ulteriori informazioni
Ufficio federale dei trasporti UFT
Mühlestrasse 6
3063 Ittigen
Domande elettroniche