Pubblicato il 15 maggio 2025
Prescrizioni navigazione
Di seguito sono riportate le prescrizioni generali sulla navigazione. Per quelle specifiche riguardanti la navigazione passeggeri e la navigazione da diporto in Svizzera nonché per la navigazione sul Reno consultare le rispettive pagine Internet.
Le principali norme comportamentali per gli sport acquatici
Legge e ordinanza
- Legge federale sulla navigazione interna (LNI)
- Ordinanza sulla navigazione interna (ONI)
Base legale svizzera per il trasporto di merci pericolose
Direttiva concernente il riconoscimento di organizzazioni che offrono corsi di formazione per la navigazione a mezzo radar ed esami per l'ottenimento del brevetto radar ufficiale (art. 88a cpv. 2 ordinanza sulla navigazione interna, ONI)
PDF750.19 kB25 settembre 2014
Direttiva dell’UFT per l'esame teorico standardizzatodi conduttore delle categorie B(battelli passeggeri) e C (battelli merci)
PDF309.27 kB20 novembre 2025
Obiettivi di apprendimento Esame teorico Categoria B, parte II
PDF242.10 kB20 novembre 2025
Categoria C Obiettivi di apprendimento secondo l'allegato 19 ONI
PDF311.89 kB20 novembre 2025
Circolari agli uffici cantonali della navigazione
Sono in vigore solo le circolari qui pubblicate. Tutte le altre circolari sono state abrogate e il loro contenuto è stato integrato nella legislazione sulla navigazione.
Circolare n. 55-1
Ispezione di caldaie a vapore su imbarcazioni private
PDF284.97 kB20 marzo 2023
Circolare n. 54-1
Sostituzione di licenze di condurre estere
PDF149.00 kB16 aprile 2021
Circolare n. 07-1
Sostituzione di licenze di condurre
PDF444.01 kB16 aprile 2021
Circolare n. 47-1 complemento
Misurazione delle emissioni del rumore in esercizio di imbarcazioni sportive e da diporto dal 15 febbraio 2016, disposizioni transitorie dell’articolo 166c ONI
PDF137.21 kB12 luglio 2016
Circolare n. 49
Conversione di certificati radar esteri in brevetti svizzeri
PDF102.36 kB6 maggio 2016
Circolare n. 47
Misurazione delle emissioni del rumore in esercizio di imbarcazioni sportive e da diporto dal 15 febbraio 2016; disposizioni transitorie dell’art. 166c ONI
PDF436.66 kB6 maggio 2016
Circolare n. 45
Riconoscimento dei permessi di condurre rilasciati all'estero in caso di soggiorno temporaneo in Svizzera
PDF27.05 kB18 marzo 2014
Circolare n. 44
registrazione «Acque costiere» nel certificato internazionale di idoneità per conducenti di imbarcazioni da diporto (art. 90 dell'ordinanza sulla navigazione interna)
PDF65.55 kB4 giugno 2009
Rundschreiben Nr. 37
Anerkennung von Bodenseezulassungen (26.10.05)
PDF42.64 kB9 marzo 2006
File contenenti la segnaletica della via navigabile di cui all’allegato 4
La designazione dei file corrisponde a quella riportata nell’allegato 4 dell’ordinanza sulla navigazione interna (ONI; RS 747.201.1). L’uso dei file è libero. Per la disposizione della segnaletica v. il capitolo «In generale» dell’allegato 4.
Imbarcazione sportiva
Designazione di norme tecniche per imbarcazioni sportive, imbarcazioni sportive parzialmente completate e componenti:
Le norme tecniche elencate nella decisione di esecuzione (EU) 2022/1954 possono essere trovate nel documento seguente:
Decisione di esecuzione (EU) 2024/1197
Nuovi tipi di attrezzature nautiche
Motori
Ordinanza sui requisiti per i motori di battelli nelle acque svizzere (OMBat)
Accordo sulle acque confinarie
Convenzione per la navigazione sul Lago di Costanza
Regolamento della Navigazione sul lago di Costanza (RNC)
Regolamento della navigazione sul Lemano
Questo documento fornisce chiarimenti sull’interpretazione dell’Art.14 della Convenzione fra la Svizzera e l’Italia per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano.
Gli operatori di natanti non titolari di una concessione che effettuano un trasporto professionale di passeggeri sui laghi Maggiore e di Lugano, devono dotarsi di una “annotazione supplementare” per effettuare corse nelle acque territoriali dell’altro stato (l’Italia per le compagnie svizzere - La Svizzera per le compagnie italiane).
Questo documento contiene anche istruzioni sulla documentazione necessaria al rilascio dell’annotazione supplementare.
Le imprese svizzere dovranno fare richiesta all’indirizzo dell’Ufficio Federale dei Trasporti: Schifffahrt@bav.admin.ch mettendo in copia l’ufficio della navigazione della Motorizzazione Civile di Milano: navigazione.upmi@mit.gov.it.
FAQ Prescrizioni per la navigazione
Risposte alle domande più frequenti sulle prescrizioni per la navigazione.
Ricorsi contro decisioni cantonali
L'Ufficio federale dei trasporti non può prendere posizione su un caso specifico poiché non è l'autorità competente per i ricorsi contro decisioni cantonali.
Se non si è d'accordo con l'interpretazione del Servizio cantonale della navigazione, si può richiedere una decisione impugnabile contro la quale è possibile presentare ricorso all'autorità cantonale competente.
Basi legali:
Licenze di condurre natanti
L'iscrizione nella licenza di navigazione (p. es. «battello per passeggeri», «battello a motore», «battello a vela») determina qual è la categoria di licenza necessaria per condurre il battello.
Chi conduce un battello a motore necessita in primo luogo di una licenza di condurre della categoria A.
Chi conduce un battello utilizzato per il trasporto di più di 12 persone a scopo professionale (= battello per passeggeri) deve essere in possesso di una licenza di condurre della categoria B (per la definizione di battello per passeggeri si veda l'art. 2 cpv. 1 lett. a n. 6 dell'ordinanza sulla navigazione interna; RS 747.201.1). Questa licenza è necessaria anche per effettuare corse a vuoto con tali battelli.
Basi legali:
Licenze per la navigazione a mezzo radar
Il conduttore o il radarista di un natante che naviga a mezzo radar deve essere titolare di un brevetto radar ufficiale o di un’autorizzazione ufficiale per la navigazione a mezzo radar. L’espressione «navigazione a mezzo radar» indica la navigazione in caso di scarsa visibilità durante la quale, essendo la velocità del natante maggiore di quella consentita dalle condizioni di visibilità, si ricorre al radar per condurre il veicolo.
I natanti in navigazione a mezzo radar devono disporre dell’equipaggiamento previsto dall’ordinanza sulla navigazione interna (RS 747.201.1).
Basi legali:
Ordinanza sulla navigazione interna, art. 57 Navigazione a mezzo radar
Ordinanza sulla navigazione interna art. 55a: Uscita in caso di scarsa visibilità
Ordinanza sulla navigazione interna art. 2 Navigazione a mezzo radar
Ordinanza sulla navigazione interna art. 133: Requisiti per gli apparecchi
Il brevetto radar ufficiale vale per la navigazione in tutte le acque svizzere, comprese quelle di confine. L’autorizzazione ufficiale per la navigazione a mezzo radar vale soltanto sulle acque per le quali il conduttore è stato sottoposto a un esame. Il titolare di un brevetto radar, inoltre, può operare come istruttore dei corsi di formazione per il conseguimento dell’autorizzazione ufficiale per la navigazione a mezzo radar.
Basi legali:
Ordinanza sulla navigazione interna, art. 79: Categorie di permessi
Il brevetto radar ufficiale viene rilasciato dalla competente autorità tramite iscrizione nella licenza di condurre nautica del codice 08, il cui significato è spiegato alla pagina 4 della stessa licenza di condurre (cfr. modello 1 all’allegato 5 dell’ordinanza sulla navigazione interna). L’inserimento del codice 08 sulla licenza di condurre nautica è in vigore dal 15 febbraio 2014. Nella maggior parte dei casi l’autorità competente è il servizio cantonale della navigazione del Cantone di residenza, mentre nel caso dei conduttori di battelli di una impresa di navigazione titolare di una concessione federale è l’Ufficio federale dei trasporti.
Il rilascio del brevetto radar ufficiale è subordinato alla presentazione di un certificato che dimostri l’assolvimento di una formazione e il superamento di un esame teorico e pratico presso un’organizzazione riconosciuta dall’Ufficio federale dei trasporti.
L’autorizzazione ufficiale per la navigazione a mezzo radar viene rilasciata dall’autorità competente tramite iscrizione nella licenza di condurre nautica del codice 07, il cui significato è spiegato alla pagina 4 della stessa licenza di condurre (cfr. modello 1 all’allegato 5 dell’ordinanza sulla navigazione interna). L’inserimento del codice 07 sulla licenza di condurre nautica è in vigore dal 15 febbraio 2014. Sulla licenza di condurre viene inoltre precisato il fiume o lago sul quale è valida l’autorizzazione. Nella maggior parte dei casi l’autorità competente è il servizio cantonale della navigazione del Cantone di residenza, mentre nel caso dei conduttori di battelli di una impresa di navigazione titolare di una concessione federale è l’Ufficio federale dei trasporti.
Il rilascio dell’autorizzazione ufficiale per la navigazione a mezzo radar è subordinato alla presentazione di un certificato che dimostri l’assolvimento di una formazione e il superamento di un esame teorico e pratico presso un’impresa idonea.
Servizi cantonali della navigazione
Basi legali:
I corsi di formazione e gli esami per il brevetto radar ufficiale si svolgono presso un’organizzazione riconosciuta dall’Ufficio federale dei trasporti (UFT). Finora le organizzazioni riconosciute dall’UFT sono il corpo dei pompieri professionisti di Basilea Città, la “Schweizerische Bodensee Schifffahrt” SBS Schifffahrt AG a Romanshorn (la formazione e gli esami si svolgono in tedesco) e la CGN SA a Losanna (la formazione e gli esami si svolgono in francese).
Il riconoscimento di un’organizzazione avviene in conformità a quanto previsto dalla direttiva dell’Ufficio federale dei trasporti (UFT) concernente il riconoscimento di organizzazioni che offrono corsi di formazione per la navigazione a mezzo radar ed esami per l’ottenimento del brevetto radar ufficiale, del 25 settembre 2014.
I corsi di formazione e gli esami per l’autorizzazione ufficiale per la navigazione a mezzo radar si svolgono presso un’impresa idonea sotto la guida di un istruttore titolare di un brevetto radar ufficiale.
Per impresa idonea si intende, ad esempio, un’impresa di navigazione che offre servizio di trasporto passeggeri o merci come pure una scuola guida per motoscafi o barche a vela.
L’autorizzazione ufficiale per la navigazione a mezzo radar vale soltanto sulle acque per le quali il conduttore è stato sottoposto a un esame.
Basi legali:
I brevetti radar ufficiali rilasciati da un’autorità svizzera ai sensi di una normativa in materia di navigazione che non sia l’ordinanza sulla navigazione interna (ONI) sono equiparati ai brevetti radar ufficiali emessi ai sensi di quest’ultima. L’autorità competente può pertanto iscrivere il codice 08 sulla licenza di condurre nautica di un titolare di un brevetto radar per la navigazione sul Reno rilasciato da un’autorità svizzera o di un brevetto radar rilasciato dall’esercito. Il significato del codice 08 è spiegato alla pagina 4 della stessa licenza di condurre (cfr. modello 1 all’allegato 5 dell’ordinanza sulla navigazione interna). L’inserimento del codice 08 sulla licenza di condurre nautica è in vigore dal 15 febbraio 2014.
Nella maggior parte dei casi l’autorità competente è il servizio cantonale della navigazione del Cantone di residenza, mentre nel caso dei conduttori di battelli di una impresa di navigazione titolare di una concessione federale è l’Ufficio federale dei trasporti.
Basi legali:
Ordinanza sulla navigazione interna, art. 91b : Riconoscimento di altri brevetti radar
I brevetti radar ufficiali rilasciati da un’autorità svizzera ai sensi di una normativa in materia di navigazione che non sia l’ordinanza sulla navigazione interna (ONI) sono equiparati ai brevetti radar ufficiali emessi ai sensi di quest’ultima. L’autorità competente può pertanto iscrivere il codice 08 sulla licenza di condurre nautica di un titolare di un brevetto radar per la navigazione sul Reno rilasciato da un’autorità svizzera o di un brevetto radar rilasciato dall’esercito. Il significato del codice 08 è spiegato alla pagina 4 della stessa licenza di condurre (cfr. modello 1 all’allegato 5 dell’ordinanza sulla navigazione interna). L’inserimento del codice 08 sulla licenza di condurre nautica è in vigore dal 15 febbraio 2014.
Nella maggior parte dei casi l’autorità competente è il servizio cantonale della navigazione del Cantone di residenza, mentre nel caso dei conduttori di battelli di una impresa di navigazione titolare di una concessione federale è l’Ufficio federale dei trasporti.
Basi legali:
Ordinanza sulla navigazione interna, art. 91b : Riconoscimento di altri brevetti radar
Riconoscimento patenti per il Reno ovvero licenze estere sulle acque svizzere
Sì, perché di norma le licenze di condurre svizzere valgono sull'intero territorio nazionale. Solo la validità delle licenze della categoria B (battello per passeggeri) è limitata a determinate acque. Qualunque titolare di una patente per il Reno o per il Reno superiore rilasciata in Svizzera può richiedere ai servizi cantonali della navigazione una licenza di condurre della categoria A (battelli a motore) o delle categoria C (battelli a motore per il trasporto di merci) e il loro rilascio non comporta il ritiro della patente per il Reno o per il Reno superiore. La licenza della categoria C può essere rilasciata solo previa presentazione di una cosiddetta «grande patente».
Basi legali:
No, la licenza di navigazione d'altura non è valida sulle acque svizzere e non può essere convertita in una licenza di condurre svizzera per la navigazione interna.
La normativa in materia di navigazione interna svizzera non prevede, in linea generale, il riconoscimento di certificati di idoneità per la navigazione marittima conseguiti all'estero. Per condurre in Svizzera un natante utilizzato a titolo professionale è necessario possedere una corrispondente licenza di condurre svizzera.
I certificati esteri e l'esperienza fatta all'estero possono essere riconosciuti ai fini del rilascio di una licenza di condurre svizzera per battelli di linea, tuttavia anche i candidati in possesso dei suddetti certificati esteri e con esperienza all'estero sono tenuti a sostenere l'esame teorico e pratico obbligatorio. Nel calcolo del periodo di navigazione che un candidato deve aver assolto prima di sostenere l'esame pratico per conduttore di natante, viene considerato anche il tempo di navigazione svolto a bordo di navi estere (o su navi svizzere d'alto mare).
Chi vuole ottenere una licenza di condurre svizzera per la conduzione di battelli di imprese di navigazione titolari di una concessione federale (battelli per passeggeri del trasporto pubblico) deve essere iscritto all'esame dall'impresa stessa presso l'Ufficio federale dei trasporti. Il singolo privato non può frequentare un corso per la conduzione di battelli di linea e sostenere il relativo esame indipendentemente da un'impresa di navigazione.
I Cantoni sono preposti al rilascio delle licenze di condurre per gli altri battelli passeggeri, ossia quelli che non rientrano nel trasporto pubblico, e per i battelli per il trasporto di merci.
Il Regolamento della Navigazione sul lago di Costanza fissa il periodo di navigazione che bisogna avere assolto prima di conseguire la licenza di condurre della categoria B (battelli per passeggeri) o C (battelli per il trasporto di merci): questo periodo deve essere stato assolto almeno in parte sul lago di Costanza.
Basi legali:
Ordinanza sulla navigazione interna Art. 91a
Regolamento della Navigazione sul lago di Costanza Art. 12.04
Ordinanza sulla costruzione dei battelli Articolo 45
Disposizioni esecutive all’ordinanza sulla costruzione dei battelli
Per la conduzione a titolo professionale di natanti svizzeri è richiesta una licenza di condurre svizzera. Una licenza di condurre estera non può essere convertita in una licenza svizzera senza il previo superamento di un esame.
I certificati esteri e l'esperienza fatta all'estero possono essere riconosciuti ai fini del rilascio di una licenza di condurre svizzera per battelli di linea, tuttavia anche i candidati in possesso dei suddetti certificati esteri e con esperienza all'estero sono tenuti a sostenere l'esame teorico e pratico obbligatorio. Nel calcolo del periodo di navigazione che un candidato ha trascorso prima di sostenere l'esame pratico per conduttore di natante viene considerato anche il periodo di navigazione assolto a bordo di navi estere (o su navi svizzere d'alto mare).
Chi vuole ottenere una licenza di condurre svizzera per la conduzione di natanti di imprese di navigazione titolari di una concessione federale (battelli per passeggeri del trasporto pubblico) deve essere iscritto all'esame dall'impresa stessa presso l'Ufficio federale dei trasporti. Il singolo privato non può frequentare un corso per la conduzione di battelli di linea e sostenere il relativo esame indipendentemente da un'impresa di navigazione.
I Cantoni sono preposti al rilascio delle licenze di condurre per gli altri battelli passeggeri, ossia quelli che non rientrano nel trasporto pubblico, e per i battelli per il trasporto merci.
Il Regolamento della Navigazione sul lago di Costanza fissa il periodo di navigazione che bisogna avere assolto prima di conseguire la licenza di condurre della categoria B (battello per passeggeri) o C (battello per il trasporto di merci): questo periodo deve essere stato assolto almeno in parte sul lago di Costanza.
Sul Reno a valle del ponte «Mittlere Rheinbrücke» di Basilea valgono anche le licenze di condurre riconosciute come equivalenti a una patente per il Reno; per conseguire una patente per il Reno superiore tra il ponte «Mittlere Rheinbrücke» di Basilea e Rheinfelden, in sede d'esame i candidati che sono titolari di una licenza di condurre riconosciuta come equivalente devono dimostrare unicamente di conoscere i regolamenti e le disposizioni valide per il suddetto tratto nonché il tratto stesso.
Basi legali:
Ordinanza sulla navigazione interna Art. 91a
Regolamento concernente il rilascio delle patenti per il Reno superiore Art. 1.03 e 3.05
Regolamento della Navigazione sul lago di Costanza Art. 12.04
Ordinanza sulla costruzione dei battelli Articolo 45
Disposizioni esecutive all’ordinanza sulla costruzione dei battelli
Regolamento concernente il personale di navigazione sul Reno, cfr. articoli 11.01, 20.03
Brevetto radar estero
L’ordinanza sulla navigazione interna (ONI; RS 747.201.1), all’articolo 91b, stabilisce che, a determinate condizioni, i certificati radar esteri possono essere convertiti in brevetti radar ai sensi dell’ONI. L’UFT tiene un elenco dei certificati esteri cui queste disposizioni sono applicabili. La circolare n. 49 (PDF, 99 kB, 06.05.2016) dell’UFT del 15.02.2016 contiene maggiori dettagli in proposito.
Basi legali:
Ordinanza sulla navigazione interna, art. 91b : Riconoscimento di altri brevetti radar
Definizione natante
Secondo l'ordinanza sulla navigazione interna un natante è «un'imbarcazione, un corpo galleggiante destinato a spostarsi sulla superficie dell'acqua o sotto di essa, o un impianto galleggiante». Sono pertanto da considerarsi natanti ai sensi dell'ONI anche tutti i tipi di imbarcazione di minori dimensioni, inclusi i canotti pneumatici, le tavole a vela e le tavole da surf.
Basi legali:
Natante destinato a scopo di abitazione
No, in Svizzera i natanti destinati prevalentemente a scopi di abitazione non sono ammessi.
Secondo l'articolo 96 capoverso 2 dell'ordinanza sulla navigazione interna (ONI) non sono ammessi i natanti che per costruzione (ad es. casette galleggianti) sono destinati prevalentemente a scopi di abitazione. E sulla scorta dello stesso capoverso, non possono essere immatricolati in Svizzera neanche se designati come imbarcazione sportiva (con dichiarazione di conformità).
Nel caso di natanti che per costruzione sono destinati prevalentemente a scopi di abitazione, a essere in primo piano non è la navigazione bensì il fatto che stazionino a lungo in un posto, a prescindere che dispongano o meno di posti letto. Rispetto ad altre imbarcazioni sportive, per questi natanti il fulcro non è la navigazione.
Non sono inoltre ammessi natanti destinati prevalentemente a scopi di abitazione in virtù del loro uso (ad es. abitazioni galleggianti). Può trattarsi di una casetta galleggiante, ma anche di uno yacht che è diventato un natante a scopo di abitazione (abitazione galleggiante) e che staziona in un luogo da più di due mesi consecutivi ai sensi della definizione dell'articolo 2 capoverso 1 lettera a numero 17 ONI. Definire l'uso di un natante come abitazione spetta alla polizia lacuale o al gestore dell'impianto portuale e non alle autorità di ammissione, che decide relativi oneri o revoca l'ammissione solo dopo la notifica del natante.
All'articolo 96 capoverso 2 si fa una distinzione tra costruzione e uso («o»). Ciò significa che per il respingimento di una domanda di immatricolazione è sufficiente la presenza di una delle due caratteristiche (condizioni alternative). Non si può pertanto ammettere né un natante che per costruzione è assimilabile a una casetta galleggiante, né un natante usato come abitazione galleggiante.
Basi legali:
Disposizioni sulla costruzione di natanti
In Svizzera un natante può essere utilizzato solo se rispetta le rispettive disposizioni sulla costruzione fissate nell'ordinanza sulla navigazione interna (ONI). Oltre a disposizioni di carattere generale questa ordinanza contiene disposizioni specifiche per le imbarcazioni da diporto, i battelli per il trasporto di merci nonché per gli impianti galleggianti, i gommoni e le imbarcazioni sportive. I requisiti particolari per i battelli per passeggeri sono contenuti nell'ordinanza sulla costruzione dei battelli (OCB) e nelle relative disposizioni esecutive (DE-OCB). I motori dei natanti devono soddisfare i requisiti contenuti nell'ordinanza sui requisiti per i motori di battelli nelle acque svizzere (OMBat). I Cantoni possono stabilire ulteriori requisiti per la circolazione su determinate acque.
Le norme relative al rumore in esercizio (art. 109a, 109b e 109c ONI) e alla potenza di propulsione delle imbarcazioni da diporto (art. 139 ONI) sono più severe rispetto a quelle in vigore in molti altri Paesi. Le imbarcazioni sportive sono assoggettate alle disposizioni della direttiva europea 2013/53/UE. L'UFT pubblica regolarmente sul Foglio federale una lista delle norme tecniche atte a concretizzare i requisiti della suddetta direttiva UE per le imbarcazioni sportive e i relativi componenti.
L'immatricolazione dei natanti, ad eccezione dei battelli delle imprese di navigazione titolari di una concessione federale, compete ai servizi cantonali della navigazione, di norma al Servizio della circolazione stradale e della navigazione del Cantone di stazionamento del natante. I natanti costruiti in serie possono disporre di un certificato di omologazione del tipo, il che permette una procedura di immatricolazione semplificata in tutta la Svizzera. Il Servizio di omologazione fa capo all'Associazione dei servizi della navigazione (vks).
Basi legali:
Ordinanza sulla navigazione interna Art. 107 - Art. 148l
Ordinanza sulla navigazione interna Art. 109
Ordinanza sulla navigazione interna Art. 139
Ordinanza sui requisiti per i motori di battelli nelle acque svizzere
Ordinanza sulla costruzione dei battelli
Link:
Disposizioni esecutive del DATEC all’ordinanza sulla costruzione dei battelli
Motori ammessi, manutenzione del sistema antinquinamento
Il motore di un natante può essere messo in esercizio per la prima volta solo se è stato emesso un certificato di omologazione per i gas di scarico o una dichiarazione di conformità di cui all'ordinanza sui requisiti per i motori di battelli nelle acque svizzere (OMBat). Inoltre, ai sensi degli articoli 3 e 4 dell'OMBat, in Svizzera vengono riconosciuti, oltre al certificato di omologazione per i gas di scarico succitato, anche diversi altri documenti di prova per l'utilizzo di motori in battelli immatricolati.
Le dichiarazioni di conformità vengono emesse dal fabbricante o da un suo rappresentante in Svizzera. Fino al 2008 i certificati di omologazione per i gas di scarico dei motori venivano emessi dall'ex Servizio di omologazione per i motori nautici del Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca (Empa). Da tale anno la lista dei motori nautici omologati dall'Empa non viene più aggiornata. Per sapere se un determinato motore è ammesso in Svizzera consigliamo pertanto di informarsi direttamente presso il fabbricante o il rivenditore.
Ricordiamo che il Regolamento della Navigazione sul lago di Costanza (RNC) contiene prescrizioni specifiche sui gas di scarico, che corrispondono solo in parte alle disposizioni della direttiva 2013/53/UE. Per ulteriori informazioni relativamente ai motori ammessi sul lago di Costanza è possibile rivolgersi direttamente ai servizi della navigazione dei Cantoni di Sciaffusa, Turgovia o San Gallo.
Basi legali:
Ordinanza sui requisiti per i motori di battelli nelle acque svizzere (OMBat) Art. 3
Regolamento della Navigazione sul lago di Costanza Art. 13.11a
Link:
L'ordinanza sui requisiti per i motori di battelli nelle acque svizzere (OMBat) definisce il concetto di «controllo periodico dei gas di scarico». Esso consiste, in particolare, nel controllo del rispetto delle indicazioni del fabbricante del motore e nella riparazione o sostituzione di parti difettose o usurate.
Con il concetto di «controllo periodico dei gas di scarico» l'autorità intende la manutenzione periodica di tutti i sistemi rilevanti per i gas di scarico del motore, durante la quale il motore è regolato secondo le indicazioni del fabbricante, vengono verificate le parti importanti per i gas di scarico ed eseguiti i necessari lavori di manutenzione.
L’ampiezza minima dei controlli periodici dei gas di scarico sui motori ad accensione comandata (benzina o anche a ciclo Otto) e ad accensione per compressione (diesel) è disciplinata dalle disposizioni di cui all’allegato 2 numero 6 delle disposizioni esecutive della OMBat (DE-OMBat). Vanno inoltre osservate eventuali disposizioni supplementari o derogatorie del fabbricante riguardo all’ampiezza e alla periodicità di tali controlli, volte a garantire una corretta manutenzione.
Basi legali:
Ordinanza sui requisiti per i motori di battelli nelle acque svizzere art. 2
I controlli periodici dei gas di scarico e dei sistemi antiparticolato possono essere eseguiti unicamente da persone e aziende autorizzate dall'autorità competente. I requisiti da soddisfare sono descritti all'articolo 10 delle disposizioni esecutive dell'ordinanza sui requisiti per i motori di battelli nelle acque svizzere (DE-OMBat).
Le autorità preposte alla suddetta autorizzazione sono in primo luogo i servizi della navigazione cantonali; nel caso delle imprese di navigazione che sottostanno alla sorveglianza della Confederazione (imprese di navigazione titolari di una concessione federale) l'autorità competente è l'Ufficio federale dei trasporti (UFT).
L'Associazione dei servizi della navigazione (vks) tiene un elenco delle aziende autorizzateche eseguono i controlli periodici dei gas di scarico.
Basi legali:
Nella maggioranza dei casi è possibile chiedere un nuovo documento al rivenditore presso il quale si è acquistato il motore o all'azienda autorizzata a eseguire i controlli periodici dei gas di scarico.
L'Associazione dei servizi della navigazione (vks) tiene un elenco delle aziende autorizzate a eseguire i controlli periodici dei gas di scarico.
Se il motore è stato acquistato all'estero o se il rivenditore svizzero non esiste più e l'azienda che dovrebbe eseguire il controllo periodico dei gas non dispone dei necessari dati relativi alla corretta regolazione del motore, sarà necessario mettersi in contatto con il fabbricante del motore o con il suo rappresentante (importatore) in Svizzera.
I fabbricanti di motori e le aziende che eseguono i controlli periodici dei gas di scarico sono liberi di scegliere la struttura e la forma del documento sulla manutenzione relativa ai gas di scarico. Il suo contenuto è invece stabilito nell'allegato 1 delle disposizioni esecutive dell'ordinanza sui requisiti per i motori di battelli nelle acque svizzere (DE-OMBat). L'Associazione svizzera degli importatori di motori marini (ASIMM) mette a disposizione un unico documento nelle tre lingue nazionali ufficiali, che viene utilizzato dalle aziende che eseguono il controllo dei gas di scarico ed è accettato da tutti i servizi della navigazione.
Informazione importante: per essere valido, il documento sulla manutenzione relativa ai gas di scarico deve essere emesso e firmato dal fabbricante del motore o dal titolare del certificato di omologazione relativo ai gas di scarico, oppure dal loro rispettivo rappresentante, o da un'azienda autorizzata a eseguire il controllo periodico dei gas di scarico.
Basi legali:
Competenza per l'ammissione di natanti, prescrizioni per l'importazione di natanti
I servizi cantonali della navigazione sono gli uffici preposti all'immatricolazione dei natanti per la circolazione sulle acque svizzere, ad eccezione dei natanti delle imprese di navigazione titolari di una concessione federale, per i quali l'autorità competente è l'Ufficio federale dei trasporti (UFT). Il rilascio della licenza di navigazione è subordinata in entrambi i casi al rispetto dei requisiti previsti. I natanti costruiti in serie possono disporre di un certificato del tipo e sono pertanto esonerati dall'ispezione ufficiale individuale cui normalmente è subordinato il rilascio della prima licenza di navigazione.
I Porti renani svizzeri sono preposti all'immatricolazione dei natanti che circolano sul Reno a valle di Rheinfelden e che presentano una lunghezza superiore a 20 m o il cui prodotto di lunghezza x larghezza x pescaggio è pari o superiore a 100 m3, come pure di tutti i battelli per passeggeri, i rimorchiatori, i rimorchiatori a spinta e i battelli per il trasporto di merci (Commissione per l'ispezione dei battelli, SUK). I natanti con una lunghezza inferiore a 20 m o il cui prodotto di lunghezza x larghezza x pescaggio è inferiore a 100 m3 vengono immatricolati dal servizio cantonale competente (servizio o polizia della navigazione).
L’Ufficio svizzero della navigazione marittima è responsabile per gli yacht, le piccole imbarcazioni che navigano in acque estere e le navi marittime.
Basi legali:
Ordinanza sulla navigazione interna Art. 97
Ordinanza sulla navigazione interna Art. 100
Ordinanza sull'esame del tipo dei natanti
Convenzione per la navigazione sul Lago di Costanza Art. 6
Legge federale sul registro del naviglio Art. 1
Legge federale sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera Art. 8
Links:
I natanti che rispettano le disposizioni svizzere possono essere importati e immatricolati nel nostro Paese. Al momento dell'immatricolazione ricevono un contrassegno. Le disposizioni applicabili sono contenute nell'ordinanza sulla navigazione interna (ONI), la quale prevede, in particolare, che le imbarcazioni sportive sono assoggettate alla direttiva 2013/53/UE. Per i natanti con motore a combustione o dotati di generatore elettrico a motore si applica anche l'ordinanza sui requisiti per i motori di battelli nelle acque svizzere (OMBat).
Al momento dell'importazione il natante deve essere sdoganato e tassato. Ulteriori informazioni al riguardo sono disponibili presso l'Amministrazione federale delle dogane.
I natanti che devono essere provvisti di contrassegni (art. 16 ONI) necessitano anche di una licenza di navigazione svizzera, rilasciata dal Servizio cantonale della navigazione competente. La licenza di navigazione è rilasciata se:
- il natante è conforme alle prescrizioni sulla costruzione;
- è stato fornito l’attestato dell’assicurazione sulla responsabilità civile;
- è stato dimostrato lo sdoganamento o l’esonero fiscale;
- il natante è stato sottoposto a un’ispezione.
Ogni Cantone può prevedere ulteriori condizioni per l'ammissione dei natanti (ad es. il certificato di un posto di stazionamento). Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al servizio della navigazione del Cantone in cui è previsto lo stazionamento del natante.
Basi legali:
Ordinanza sulla navigazione interna Art. 16
Ordinanza sulla navigazione interna Art. 96
Ordinanza sulla navigazione interna Art. 97
Ordinanza sulla navigazione interna Art. 148g
Ordinanza sui requisiti per i motori di battelli nelle acque svizzere
Links:
Se Lei trasferisce la Sua residenza in Svizzera e porta con sé il suo natante, quest'ultimo viene considerato parte delle masserizie di trasloco (art. 96 cpv. 7 ONI), a condizione che lo abbia utilizzato personalmente durante gli ultimi sei mesi almeno precedenti il trasferimento. Le masserizie di trasloco sono esenti da dazio. Le domande di esonero fiscale devono essere presentate a un ufficio doganale.
Un natante importato dall'estero può essere utilizzato in Svizzera solo se rispetta le disposizioni nazionali in vigore, fissate nell'ordinanza sulla navigazione interna (ONI). Nel caso di un natante dotato di un motore a combustione per la propulsione si applicano anche le prescrizioni dell'ordinanza sui requisiti per i motori di battelli nelle acque svizzere (OMBat).
Se il natante deve essere provvisto di contrassegni (art. 16 cpv. 2 ONI), è necessaria una licenza di navigazione rilasciata dal Cantone in cui è previsto lo stazionamento del natante.
La licenza di navigazione è rilasciata se:
- il natante è conforme alle prescrizioni sulla costruzione;
- è stato fornito l’attestato dell’assicurazione sulla responsabilità civile;
- è stato dimostrato lo sdoganamento o l’esonero fiscale;
- il natante è stato sottoposto a un’ispezione.
Ogni Cantone può prevedere ulteriori condizioni per l'ammissione dei natanti (ad es. il certificato di un posto di stazionamento). Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al servizio della navigazione del Cantone in cui è previsto lo stazionamento del natante.
Basi legali:
Ordinanza sulla navigazione interna Art. 16
Ordinanza sulla navigazione interna Art. 96
Ordinanza sulla navigazione interna Art. 97
Ordinanza sulla navigazione interna Art. 148g
Ordinanza sui requisiti per i motori di battelli nelle acque svizzere
Ordinanza sulle dogane Art. 14
Link:
Die Eidgenössische Zollverwaltung veröffentlicht ein Merkblatt und weitere Informationen zur Einfuhr und Verzollung von Schiffen. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an die Oberzolldirektion oder die zuständige Zolldienststelle.
Links:
Amministrazione federale delle dogane, Indirizzi della dogana civile