Pubblicato il 29 aprile 2025
Navigazione da diporto
In Svizzera sono immatricolate quasi 100 000 imbarcazioni sportive e da diporto. Per conoscere le regole in vigore, i battelli autorizzati e le condizioni da rispettare per navigare in tutta sicurezza, è possibile consultare la sezione «Domande e risposte».

Laghi e fiumi sono da sempre importanti luoghi di relax e svago. In Svizzera sono attualmente immatricolate ben 96 000 imbarcazioni sportive e da diporto, tanto che sulla maggior parte dei laghi quasi tutti i luoghi di stazionamento disponibili risultano occupati. In questo settore la Confederazione negli ultimi decenni ha armonizzato la legislazione svizzera al diritto europeo. Misura opportuna, considerato che la maggioranza delle imbarcazioni sportive e da diporto viene imortato dall'estero. Il nostro Paese mantiene tuttavia prescrizioni tecniche più severe in alcuni ambiti; tra queste si annoverano principalmente quelle in materia ambientale, in cui gli standard svizzeri sono superiori a quelli europei, nell'obiettivo di evitare danni all'ambiente nonostante l'elevato numero di battelli. Per l'esecuzione delle disposizioni in questo settore sono competenti i Cantoni.
Le principali norme comportamentali per gli sport acquatici
D'estate, nelle giornate di bel tempo in tanti sentono il richiamo di laghi e fiumi dove poter nuotare, fare il bagno, immersione, paddling, surf e vela. In collaborazione con l'Associazione delle aziende svizzere di navigazione l'UFT rammenta le regole comportamentali più importanti.
Il principio da tenere sempre a mente è: i battelli di linea hanno la precedenza. Questi battelli infatti riescono difficilmente a deviare e hanno una lunga distanza di frenatura. Inoltre, a causa della loro massa e delle eliche, rappresentano un pericolo per i bagnanti e per chi pratica sport sull'acqua. Perciò è importante che la loro rotta sia sgombra e che abbiano spazio a sufficienza per fare manovra.
FAQ Navigazione da diporto
Risposte alle domande più frequenti sulla navigazione da diporto.
Licenze di condurre natanti da diporto e marittimi
Per pilotare un'imbarcazione sportiva o da diporto sulle acque svizzere occorre una licenza di condurre se la potenza di propulsione del natante supera 6 kW o la superficie velica supera i 15 m2.
Queste esigenze valgono anche sul lago Maggiore e sul lago Ceresio, mentre su quello di Costanza la licenza di condurre è necessaria per le imbarcazioni con potenza di propulsione superiore a 4,4 kW o con superficie velica superiore a 12 m2, sul Lemano per i natanti con motore di potenza superiore a 10 CV e sul Reno superiore per le imbarcazioni con motore di potenza superiore a 3,68 kW. Il Servizio della navigazione del Cantone nel quale si è domiciliati è responsabile dello svolgimento degli esami e del rilascio della licenza di condurre. Per ottenerla, i candidati devono superare un esame teorico e uno pratico che attesti le loro capacità. È quindi opportuno rivolgersi direttamente alle autorità cantonali competenti.
Per prepararsi all'esame teorico e pratico è utile – ma non obbligatorio – seguire un corso organizzato da una scuola nautica. Quando effettuano lezioni pratiche con mezzi nautici, i candidati devono sempre essere accompagnati da un istruttore titolare di una licenza di condurre per la categoria di natante corrispondente.
Basi legali
Ordinanza sulla navigazione interna 78 - 89
Regolamento della Navigazione sul lago di Costanza Art. 12.01 - 12.10
Regolamento concernente il rilascio delle patenti per il Reno superiore Art. 1.03
Regolamento internazionale per la navigazione sui laghi Maggiore e di Lugano Art. 71
Link
No. Per le imbarcazioni senza motore e senza vele non occorre una licenza di condurre.
Basi legali
Ordinanza sulla navigazione interna Art. 78
Regolamento della Navigazione sul lago di Costanza Art. 12.01
L'Ufficio svizzero della navigazione marittima (USNM), con sede a Basilea, è l'autorità competente per la normativa sull'ottenimento delle licenze di navigazione d'altura, che autorizzano i titolari a navigare nelle acque costiere e in mare aperto.
Le relative disposizioni sono stabilite nell'ordinanza sulla licenza di navigazione d'altura.
La licenza (Swiss Certificate of Competence for Ocean Yachting) è rilasciata dal Cruising Club of Switzerland (CCS) di Berna o dallo Swiss Yachting Association (SYA) di Basilea.
La licenza svizzera di navigazione d'altura, rilasciata conformemente all'ordinanza sulla licenza di navigazione d'altura, legittima all'iscrizione delle acque costiere («C») nel certificato internazionale ICC. Cfr. «Vorrei trascorrere un periodo di vacanza in Svizzera e vorrei sapere se la mia licenza di condurre estera è valida.» nella sezione «Riconoscimento internazionale di licenze».
Basi legali
Ordinanza sulla licenza di navigazione d'altura
Link
Riconoscimento internazionale di licenze
No, una persona residente in Svizzera deve possedere una licenza svizzera per poter condurre un'imbarcazione.
Basi legali
Le licenze di condurre rilasciate all'estero a persone normalmente residenti in Svizzera possono essere convertite in una licenza svizzera se il loro rilascio è avvenuto durante un soggiorno di almeno 12 mesi consecutivi, il Paese emittente figura tra quelli indicati nella circolare n. 54-1 e la licenza estera soddisfa le condizioni precisate in quest'ultima. Le licenze di condurre rilasciate da altri Paesi non possono essere convertite senza il previo superamento di un esame.
Basi legali
Ordinanza sulla navigazione interna Art. 91a
Documentazione
In caso di trasferimento dall'estero, per i primi 12 mesi valgono le stesse regole applicabili in caso di soggiorno temporaneo (ad es. per ferie) in Svizzera (cfr. domanda successiva «Vorrei trascorrere un periodo di vacanza in Svizzera e vorrei sapere se la mia licenza di condurre estera è valida.»). Dopo 12 mesi dal trasferimento della residenza in Svizzera una persona può guidare un natante nel nostro Paese solo se in possesso di una licenza di condurre svizzera. Una licenza internazionale o estera può essere convertita in una licenza svizzera solo se è stata rilasciata da uno dei Paesi indicati nella circolare n. 54-1 e se soddisfa le condizioni in essa precisate.
Le licenze di condurre rilasciate da Paesi non indicati nella circolare n. 54-1 non possono essere convertite senza il previo superamento di un esame, quindi in tal caso il conseguimento di una licenza di condurre svizzera è subordinato al superamento di un esame teorico e pratico.
Basi legali
Ordinanza sulla navigazione interna Art. 91a
Documentazione
Link
Sì, durante un soggiorno temporaneo in Svizzera una licenza di condurre estera è valida per la conduzione di natanti della categoria indicata sulla licenza stessa. Durante un soggiorno temporaneo in Svizzera sono riconosciuti anche i certificati internazionali rilasciati ai sensi della risoluzione ECE n. 40. Per la di condurre di battelli a vela e di battelli a motore (oltre 6 kW) deve essere inoltre osservata l'età minima di, rispettivamente, 14 e 18 anni.
L’elenco dei Paesi che hanno firmato la risoluzione ECE n. 40, sono disponibili in inglese e francese.
Sul lago di Costanza (ma non sul Reno a monte di Sciaffusa) sono riconosciute per un periodo di 30 giorni totali sull'arco di un anno le licenze rilasciate da uno Stato costiero del lago di Costanza (anche se non valevoli per questo lago) e i certificati internazionali rilasciati ai sensi della risoluzione ECE n. 40. I giorni di validità del riconoscimento devono essere certificati mediante attestazione dell’autorità competente dello Stato costiero del lago di Costanza (in Svizzera un Servizio cantonale della navigazione).
Guidelines to resolution No. 40
Directives concernant la résolution no 40
Basi legali
Ordinanza sulla navigazione interna Art. 91
Regolamento della Navigazione sul lago di Costanza Art. 12.09
Regolamento della Navigazione sul lago di Costanza Art. 12.10
Regolamento internazionale per la navigazione sui laghi Maggiore e di Lugano Articolo 72
Documentazione
Le autorità svizzere non sono a conoscenza delle condizioni applicate nei singoli Paesi per la guida di imbarcazioni in caso di soggiorno temporaneo nel loro territorio (p. es. vacanze). Consigliamo pertanto di informarsi prima della partenza presso le autorità estere competenti (ad es. l'ambasciata o il consolato del relativo Paese in Svizzera) circa la validità della licenza di condurre svizzera.
Il titolare di una licenza di condurre nautica svizzera può richiedere al Cantone il rilascio di un certificato internazionale (International Certificate for Operator of Pleasure Craft, ICC) per conduttori di imbarcazioni da diporto, emesso sulla base della risoluzione ECE n. 40. I Paesi firmatari di questa risoluzione riconoscono anche i certificati internazionali rilasciati dai Cantoni. Tutte le relative informazioni, in particolare l’elenco dei Paesi che hanno firmato la risoluzione ECE n. 40, sono disponibili in inglese e francese.
Si sottolinea che, in Svizzera, l'ICC può essere rilasciato solo se il richiedente è in possesso di una licenza nautica svizzera per le acque interne o di navigazione d'altura. Deve trattarsi di una licenza ufficiale o rilasciata da un'organizzazione autorizzata in Svizzera.
Una licenza nautica svizzera delle categorie A, C o D o un certificato internazionale basato su questa licenza si limita alle idrovie interne e non legittima a effettuare la navigazione d'altura né a navigare nelle acque costiere. In Svizzera è il Cantone di residenza a rilasciare le licenze nazionali, mentre le licenze della categoria B dei conduttori di battelli delle imprese di navigazione concessionarie sono rilasciate dall'Ufficio federale dei trasporti.
Una licenza svizzera di navigazione d'altura, rilasciata conformemente all'ordinanza sulla licenza di navigazione d'altura, legittima all'iscrizione delle acque costiere («C») nel certificato internazionale ICCcfr domanda «Come si ottiene una licenza svizzera di navigazione d'altura?» nella sezione «Licenze di condurre natanti da diporto e marittimi».
Basi legali:
Licenza di condurre natanti internazionale
No, la licenza di navigazione d'altura non è valida sulle acque svizzere e non può essere convertita in una licenza di condurre svizzera per la navigazione interna.
Su domanda del titolare della licenza di condurre nautica svizzera, l'autorità che ha rilasciato tale licenza rilascia un certificato internazionale per conduttori di imbarcazioni da diporto. Nella maggior parte dei casi l’autorità competente è il servizio della navigazione del Cantone di residenza. Nel caso dei conduttori di battelli di una impresa di navigazione titolare di una concessione federale è competente l’Ufficio federale dei trasporti. Per maggiori informazioni sul certificato internazionale domanda «Durante le mie vacanze all'estero vorrei guidare un'imbarcazione e vorrei quindi sapere se la mia licenza di condurre nautica svizzera è valida.» nella sezione «Riconoscimento internazionale di licenze».
Basi legali
Le categorie di licenza di condurre nautica che possono essere registrate nel certificato internazionale (International Certificate for Operator of Pleasure Craft, ICC) di cui alla risoluzione ECE n. 40, sono indicate nella circolare n. 44 dell'UFT del 14 maggio 2009.
Il certificato internazionale rilasciato sulla base delle licenze di condurre nautiche nazionali delle categorie A e D è limitato alle vie navigabili interne. Queste categorie di licenza nazionale non legittimano all'iscrizione «C» (acque costiere) nell'ICC. Tale iscrizione può essere apposta sull'ICC solo se il richiedente è in possesso di una licenza svizzera valida di navigazione d'altura.
Basi legali
Ordinanza sulla navigazione interna, art. 90
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Kite surf
In generale, la pratica del kite surf è consentita nelle acque svizzere da febbraio 2016. Tuttavia, i cantoni possono limitare o vietare la pratica del kitesurf in determinate acque. Per sapere su quali acque è vietato praticare il kitesurf, contattate l'ufficio della navigazione del rispettivo cantone.
Basi legali
Ordinanza sulla navigazione interna Art. 54
Link
Chi pratica kite surf o windsurf deve avere con sé almeno un equipaggiamento individuale di aiuto al galleggiamento conforme alla norma SN EN ISO 12402-5:2006. Rispetto ai normali giubbotti di salvataggio, di maggiori dimensioni, gli equipaggiamenti individuali di aiuto al galleggiamento sono caratterizzati da una spinta idrostatica minore e da una maggiore libertà di movimento per chi li usa; può essere tuttavia utilizzato anche un giubbotto di salvataggio con collo e una spinta idrostatica di almeno 75 N o 100 N (lago di Costanza). Su kite surf e wind surf gli equipaggiamenti individuali di aiuto al galleggiamento o i giubbotti di salvataggio vengono solitamente indossati e non recati a bordo separatamente.
Basi legali
Ordinanza sulla navigazione interna Art. 134a
Regolamento della Navigazione sul lago di Costanza Art. 13.20
Alcol
Il valore limite di alcolemia previsto dalla legge vale per la persona che manovra il timore del natante o che partecipa in altro modo alla conduzione del natante. Il conduttore responsabile del natante (titolare di una licenza di condurre) che affidi la conduzione dello stesso a un collega che non è titolare di una licenza di condurre deve sorvegliare quest'ultimo e intervenire in caso di bisogno. In una simile situazione la persona titolare di una licenza di condurre rimane il conduttore responsabile del natante e deve essere in condizione di condurre in qualsiasi momento. Una persona a bordo del natante che getta o fissa la cima per l'attracco non svolge attività inerenti alla conduzione del natante e pertanto non sottostà al valore limite in questione.
Se a bordo del natante sono presenti due persone titolari di licenza di condurre, una di esse almeno, ossia quella al timone, deve rispettare il valore limite. Non riveste invece alcuna importanza l'essere il possessore, il proprietario o il detentore del natante.
Basi legali
Occorre distinguere tra un natante ormeggiato al largo o in porto.
Se il natante è ormeggiato in porto, a riva o in un luogo di stazionamento autorizzato (ad es. a una boa), il conduttore non è soggetto al suddetto valore limite.
Se, invece, il natante è ormeggiato al largo, il conduttore è tenuto a rispettare tale valore limite. In quest'ultimo caso, infatti, bisogna mettere in conto possibili imprevisti: in caso di avvicinamento di una tempesta o di urgenza sanitaria il conduttore potrebbe essere costretto a salpare e a dirigersi altrove per mettere al sicuro il natante e le persone a bordo. Deve essere pertanto in condizioni di condurre il natante.
Nel primo caso, invece, l'Ufficio federale dei trasporti parte dal presupposto che se il natante è ormeggiato a riva o a una boa non vi sia pericolo che fattori esterni costringano il conduttore a portare il natante altrove. Ovviamente, se dopo aver fatto consumo di alcol il valore limite è stato superato vale il divieto di condurre.
Basi legali
Nella navigazione i valori limite vengono applicati come nel traffico stradale: ciò che è determinante è la quantità di alcol rilevata nel sangue o nel fiato e la reputazione della persona interessata.
Se la concentrazione di alcol nel sangue è compresa tra 0,5 e 0,8 per mille, vengono considerati anche i precedenti della persona in questione, inclusi quelli automobilistici: la revoca della licenza di condurre dipende dal fatto che il trasgressore abbia commesso o no delle infrazioni negli ultimi due anni. Se non è questo il caso viene comminata una multa o un'ammonizione.
A partire da un valore di 0,8 per mille ci troviamo di fronte a una «concentrazione qualificata di alcol nel sangue» ossia a un'infrazione grave e la licenza di condurre viene pertanto revocata. In tal caso – come per la conduzione sotto effetto di sostanze stupefacenti – non si fa alcuna distinzione tra natanti motorizzati e non motorizzati.
Basi legali
Ordinanza sulla navigazione interna Art. 40
Legge federale sulla navigazione interna Art. 20
Legge federale sulla navigazione interna Art. 20a
No, viene revocata unicamente la licenza di condurre natanti. La sanzione è applicabile solo durante la stagione nautica e non può essere fatta valere per il periodo invernale.
Il titolare di una licenza di condurre nautica cui venga revocata la licenza di condurre su strada può continuare a condurre un natante; qualora, tuttavia, venga messa in discussione la sua idoneità alla guida su strada può essere nuovamente valutata la conformità ai criteri per il rilascio della licenza di condurre natanti.
Basi legali
Ordinanza sulla navigazione interna Art. 40p
Legge federale sulla navigazione interna Art. 20
Legge federale sulla navigazione interna Art. 20a
Poiché il pericolo potenziale è maggiore per le navi a motore rispetto a quelle senza motore, la sanzione è più severa. Di conseguenza, il fattore determinante è se il motore di un natante possa essere avviato in qualsiasi momento.
Non è quindi sufficiente che, ad esempio, il motore di un'imbarcazione a motore sia ripiegato fuori dall'acqua ed il natante condotto a remi: Tuttavia, un'imbarcazione può essere considerata priva di motore se, ad esempio, il motore a bordo non può essere messo in funzione a causa di una avaria o della mancanza di carburante.
Basi legali
Ordinanza sulla navigazione interna Art. 40c
Ammissione nuove forme di natanti: jetski, flyboard, natanti anfibi, corse su altre acque svizzere, SUP (standup paddling), gommoni
In Svizzera un natante può essere utilizzato solo se rispetta le rispettive disposizioni sulla costruzione, contenute nell'ordinanza sulla navigazione interna (ONI) e nell'ordinanza sui requisiti per i motori di battelli nelle acque svizzere (OMBat). Requisiti particolari per i battelli per passeggeri sono contenuti nell'ordinanza sulla costruzione dei battelli e nelle relative disposizioni esecutive.
Nel caso delle imbarcazioni impiegate a scopi sportivi o per svago si distingue tra «imbarcazioni sportive» e «imbarcazioni da diporto» (per le definizioni si veda l'art. 2 lett. a n. 14 e 15 ONI): alle prime si applicano la direttiva europea 2013/53/UE, le norme pubblicate periodicamente nel Foglio federale e singole disposizioni dell'ONI, mentre per le seconde valgono i requisiti fissati nell'ONI.
In Svizzera non sono ammesse né casette o abitazioni galleggianti né veicoli anfibi, comprese le imbarcazioni che possono spostarsi anche sulla terraferma (art. 96 cpv. 2 ONI).
Per le imbarcazioni da diporto con una lunghezza fino a 6,5 m è prevista una potenza massima di propulsione (art. 139 ONI), mentre i natanti con lunghezza inferiore a 2,50 m non possono essere dotati di motore (art. 121 cpv. 5 ONI).
Un natante che non rientra in nessun'altra categoria può essere classificato come «natante di costruzione particolare»; in questo caso è richiesta una licenza di condurre della categoria E (natanti di costruzione particolare).
Per chiarimenti sulle disposizioni applicabili per un determinato natante consigliamo di informarsi in primo luogo presso il Servizio cantonale della navigazione competente.
Basi legali
Ordinanza sulla navigazione interna Art. 121
Ordinanza sulla navigazione interna Art. 139
Ordinanza sulla navigazione interna Art. 96
Link
Non esiste un divieto specifico per gli aquascooter, tranne che sul lago di Costanza, sul Lemano e sui laghi ticinesi. In Svizzera gli aquascooter (o le moto d'acqua) sono considerati imbarcazioni da diporto: per questo tipo di natante la potenza di propulsione ammessa dipende dalle dimensioni del mezzo stesso ed è limitata nel caso di una lunghezza fino a 6,50 m. Inoltre, i natanti più corti di 2,50 m non possono essere dotati di motore. Di fatto, quindi, gli aquascooter e natanti simili non sono di norma ammessi.
Le disposizioni per il calcolo della potenza di propulsione ammessa sono contenute nell'allegato 11 dell'ordinanza sulla navigazione interna (ONI). Le imbarcazioni di piccole dimensioni devono inoltre rispettare determinati limiti di velocità in prossimità della riva.
Su tutto il lago di Costanza, su tutto il Lemano e sui laghi ticinesi (settore svizzero) è proibito l'uso di moto d'acqua o di natanti simili.
Basi legali
Ordinanza sulla navigazione interna Art. 2
Ordinanza sulla navigazione interna Art. 121
Ordinanza sulla navigazione interna Art. 139
Ordinanza sulla navigazione interna Allegato 11
Regolamento della Navigazione sul lago di Costanza Art. 6.15
Regolamento internazionale per la navigazione sui laghi Maggiore e di Lugano Art. 55a
Ordinanza sulla navigazione interna Art. 42
In Svizzera le moto d'acqua sono considerate imbarcazioni da diporto e non imbarcazioni sportive. È questo il caso anche quando vi è collegato un attrezzo nautico dotato di propulsione a idrogetto che permette a una persona di spostarsi sulla superficie dell'acqua, sott'acqua o in aria.
Secondo l'allegato 11 dell'ordinanza sulla navigazione interna, la potenza di propulsione ammissibile per le imbarcazioni da diporto dipende fra l'altro dalle dimensioni del natante ed è limitata per i natanti di lunghezza pari o inferiore a 6,50 m. I natanti la cui lunghezza è inferiore a 2,50 m e quelli non sottoposti all'obbligo del contrassegno, ad esempio le tavole a vela, non possono essere dotati di motore. Nella pratica, tale divieto esclude di norma l'ammissione di flyboard e simili a titolo di imbarcazioni da diporto.
Un'ammissione sarebbe possibile soltanto se il natante trainante e l'attrezzo nautico sono classificati insieme come imbarcazione sportiva ai sensi della direttiva europea 94/25/CE o 2013/53/UE e se l'imbarcazione in oggetto dispone di una dichiarazione di conformità in corso di validità. Per informazioni dettagliate sulle condizioni di un'eventuale ammissione bisogna rivolgersi al Servizio della navigazione del rispettivo Cantone.
Basi legali
Ordinanza sulla navigazione interna Art. 2
Ordinanza sulla navigazione interna Art. 16
Ordinanza sulla navigazione interna Art. 121
Ordinanza sulla navigazione interna Art. 139
Ordinanza sulla navigazione interna Allegato 11
Link
No, l'articolo 96 capoverso 2 dell'ordinanza sulla navigazione (ONI) vieta l'ammissione di veicoli anfibi.
Secondo lo stesso capoverso, non possono essere immatricolati in Svizzera neanche se designati come imbarcazione sportiva (con dichiarazione di conformità). Un esempio di veicolo anfibio non ammissibile è il caravan galleggiante.
La definizione di un natante come imbarcazione sportiva non fa automaticamente decadere le altre disposizioni ONI.
In generale la licenza di navigazione è valida in tutta la Svizzera, incluse le acque di confine. Per navigare sul lago di Costanza è necessaria un’autorizzazione temporanea valida durante le vacanze. I servizi competenti dei Cantoni di Sciaffusa, Turgovia e San Gallo possono fornire maggiori informazioni su un'autorizzazione temporanea che può essere rilasciata per imbarcazioni provviste di un'immatricolazione valida in Svizzera.
I Cantoni possono limitare il numero delle imbarcazioni ammesse a circolare su determinate acque. Consigliamo di informarsi previamente in merito presso il servizio cantonale competente.
Alla domanda 101 sono indicati i natanti che si possono condurre senza licenza sulle acque svizzere.
Basi legali
Legge federale sulla navigazione interna art. 3
Ordinanza sulla navigazione interna art. 95
Regolamento della Navigazione sul lago di Costanza, RNC art. 14.01
Secondo l'articolo 121 capoverso 5 dell'ordinanza sulla navigazione interna (ONI) le tavole da surf e a vela e altre imbarcazioni da diporto con uno scafo compatto non possono essere dotate di motore. Il divieto di motorizzazione è pensato per oggetti galleggianti compatti, utilizzati come mezzi di svago, sportivi e da bagno, anche se non singolarmente definiti nell'ONI nonché a prescindere dalla loro lunghezza e dal fatto che siano dotati di foil. Il fatto che per gli stessi sia stata rilasciata una dichiarazione di conformità dell'UE passa in secondo piano. La definizione di un natante come imbarcazione sportiva non le conferisce automaticamente la prevalenza rispetto ad altre disposizioni ONI.
Basi legali
Ordinanza sulla navigazione interna, art. 2
Ordinanza sulla navigazione interna, art. 16
Ordinanza sulla navigazione interna, art. 121
Link
Nell'ordinanza sulla navigazione interna (ONI) le tavole per lo stand-up-paddling (SUP) sono considerate in linea di principio imbarcazioni a pagaia (definizione nell'art. 2 cpv. 1 lett. a n. 21 ONI), visto che sono mosse mediante una pagaia semplice. Dal punto di vista dei mezzi di salvataggio, sono considerate attrezzature nautiche idonee alla competizione (art. 134a ONI), a prescindere dal fatto che siano gonfiabili o meno. Le imbarcazioni a pagaia sono a loro volta un sottogruppo dei battelli a remi e, in quanto tali, possono circolare sull'intero specchio d'acqua (non solo nella zona rivierasca).
Se le tavole SUP circolano oltre la zona rivierasca (cioè a più di 300 metri dalla riva) o su un fiume, a bordo deve trovarsi almeno un equipaggiamento individuale di aiuto al galleggiamento conforme alla norma SN EN ISO 12402-5:2006. È raccomandato indossarlo, ma non obbligatorio. Rispetto ai giubbotti di salvataggio, soprattutto quelli più grandi, questi equipaggiamenti presentano una minore spinta idrostatica e influiscono meno sulla libertà di movimento di chi li indossa. È però possibile utilizzare anche un giubbotto di salvataggio provvisto di collo e con una spinta idrostatica di almeno 75 N o di 100 N (Lago di Costanza).
La tavola SUP non deve essere immatricolata, ma vi devono essere apposti, ben visibili, il nome e l'indirizzo del proprietario o del detentore.
Le tavole SUP non hanno la precedenza rispetto ai battelli con precedenza, ai battelli per il trasporto di merci, alle imbarcazioni dei pescatori professionisti e ai battelli a vela.
Notate inoltre l’«aide-mémoire» n° 6 dell’Associazione dei servizi della navigazione.
Link
Rispetto e attenzione praticando lo stand up paddle
Basi legali
Ordinanza sulla navigazione interna Art. 16
Secondo l'articolo 121 capoverso 5 dell'ordinanza sulla navigazione interna (ONI) gli stand-up-paddle (SUP) non possono essere dotati di motore. Il divieto di motorizzazione è pensato per oggetti galleggianti compatti, a prescindere dalla loro lunghezza. Il fatto che per gli stessi sia stata rilasciata una dichiarazione di conformità dell'UE passa in secondo piano. La definizione di un natante come imbarcazione sportiva non le conferisce automaticamente la prevalenza rispetto ad altre disposizioni ONI.
Basi legali
Ordinanza sulla navigazione interna, art. 2
Ordinanza sulla navigazione interna, art. 16
Ordinanza sulla navigazione interna, art. 121
Link
L'ordinanza sulla navigazione interna (ONI) fa una distinzione tra imbarcazioni da spiaggia e canotti pneumatici. Nel linguaggio comune questi natanti vengono chiamati «gommoni». I canotti pneumatici lunghi meno di 2,5 metri e tutte le imbarcazioni da spiaggia, a prescindere dalla lunghezza, possono essere utilizzati esclusivamente nella zona rivierasca interna (150 m) o a una distanza massima di 150 metri dai natanti che li accompagnano; i canotti pneumatici di oltre 2,5 metri possono muoversi anche al di fuori di questo raggio, ma in tal caso devono essere immatricolati. I canotti pneumatici fino a 4 metri non sottostanno all'obbligo generale di immatricolazione, ovvero non necessitano di contrassegno ufficiale, se sono impiegati soltanto su fiumi e nella zona rivierasca interna (150 m) o a una distanza massima di 150 metri dai natanti che li accompagnano. Su entrambi questi tipi di gommone, tuttavia, devono essere ben visibili il nome e l'indirizzo del proprietario o del detentore nonché, preferibilmente, il numero di telefono del primo. Se se ne trovasse uno abbandonato, infatti, ciò consentirebbe a polizia e servizi di salvataggio di capire più velocemente se vi sono dispersi.
Sulle acque correnti (= fiumi) e sui laghi al di fuori della zona rivierasca esterna (300 m), a bordo devono essere portati mezzi di salvataggio (ad es. un giubbotto di salvataggio con collo e con spinta idrostatica di almeno 75 newton) per ognuna delle persone presenti. L'equipaggiamento individuale di aiuto al galleggiamento non è considerato mezzo di salvataggio. Tenendo conto che il posto sui gommoni nella maggior parte dei casi è limitato e qualcuno potrebbe cadere in acqua inavvertitamente, si consiglia di indossare i mezzi di salvataggio già prima di salire a bordo.
Inoltre, anche se per i gommoni sono state allentate le prescrizioni in materia di consumo di bevande alcoliche, non bisogna dimenticare che l'alcool riduce le prestazioni fisiche e può indurre a errori di valutazione.
Un gommone non ha priorità su battelli con precedenza, battelli per il trasporto di merci, navi da pesca professionali e battelli a vela.
Basi legali
Ordinanza sulla navigazione interna Art. 2
Ordinanza sulla navigazione interna Art. 16
Ordinanza sulla navigazione interna Art. 42
Ordinanza sulla navigazione interna Art. 134
Link
Disposizioni sulla costruzione
In Svizzera un natante può essere utilizzato solo se rispetta le rispettive disposizioni sulla costruzione fissate nell'ordinanza sulla navigazione interna (ONI). Oltre a disposizioni di carattere generale questa ordinanza contiene disposizioni specifiche per le imbarcazioni da diporto, i battelli per il trasporto di merci nonché per gli impianti galleggianti, i gommoni e le imbarcazioni sportive. I requisiti particolari per i battelli per passeggeri sono contenuti nell'ordinanza sulla costruzione dei battelli (OCB) e nelle relative disposizioni esecutive (DE-OCB). I motori dei natanti devono soddisfare i requisiti contenuti nell'ordinanza sui requisiti per i motori di battelli nelle acque svizzere (OMBat). I Cantoni possono stabilire ulteriori requisiti per la circolazione su determinate acque.
Le norme relative al rumore in esercizio (art. 109a, 109b e 109c ONI) e alla potenza di propulsione delle imbarcazioni da diporto (art. 139 ONI) sono più severe rispetto a quelle in vigore in molti altri Paesi. Le imbarcazioni sportive sono assoggettate alle disposizioni della direttiva europea 2013/53/UE. L'UFT pubblica regolarmente sul Foglio federale una lista delle norme tecniche atte a concretizzare i requisiti della suddetta direttiva UE per le imbarcazioni sportive e i relativi componenti.
L'immatricolazione dei natanti, ad eccezione dei battelli delle imprese di navigazione titolari di una concessione federale, compete ai servizi cantonali della navigazione, di norma al Servizio della circolazione stradale e della navigazione del Cantone di stazionamento del natante. I natanti costruiti in serie possono disporre di un certificato di omologazione del tipo, il che permette una procedura di immatricolazione semplificata in tutta la Svizzera. Il Servizio di omologazione fa capo all'Associazione dei servizi della navigazione (vks).
Basi legali
Ordinanza sulla navigazione interna Art. 107 - Art. 148l
Ordinanza sulla navigazione interna Art. 109
Ordinanza sulla navigazione interna Art. 139
Ordinanza sui requisiti per i motori di battelli nelle acque svizzere
Ordinanza sulla costruzione dei battelli
Link
Disposizioni esecutive del DATEC all’ordinanza sulla costruzione dei battelli
Dichiarazioni di conformità
Una dichiarazione di conformità è necessaria, se al servizio cantonale della navigazione viene richiesta l'ammissione di una «imbarcazione sportiva» acquistata in Svizzera o all'estero che rientra nel campo di applicazione della direttiva sulle imbarcazioni da diporto 2013/53/UE. Un'«imbarcazione sportiva» è un natante di lunghezza compresa tra 2,5 e 24 metri utilizzato nel tempo libero a fini di sport e svago. Gli altri natanti utilizzati a tale scopo che non rientrano nel campo di applicazione della direttiva UE summenzionata, sono considerati in Svizzera «imbarcazioni da diporto» (art. 2 lett. a n. 14 e 15 dell'ordinanza sulla navigazione interna, ONI). Ai fini dell'ammissione, a queste imbarcazioni si applicano i requisiti previsti dall'ONI.
Nella dichiarazione di conformità, il fabbricante o il suo mandatario attesta che l'imbarcazione è stata progettata e costruita in modo tale da non mettere in pericolo la salute e la sicurezza delle persone, le cose o l’ambiente e che è conforme ai requisiti di base della direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto concernenti la progettazione e la costruzione di tali imbarcazioni. Per i motori di propulsione, nella dichiarazione di conformità si attesta il rispetto dei requisiti di base relativi alle emissioni dei gas di scarico. Anche questa è una condizione per l'ammissione in Svizzera di imbarcazioni sportive motorizzate. Sulla dichiarazione di conformità si veda l'articolo 148j ONI e l'articolo 15 della direttiva sulle imbarcazioni da diporto 2013/53/EU.
Basi legali
Mezzi di salvatagio
Nell'ordinanza sulla navigazione interna (ONI) le tavole per lo stand-up-paddling (SUP) sono considerate in linea di principio imbarcazioni a pagaia (definizione nell'art. 2 cpv. 1 lett. a n. 21 ONI), visto che sono mosse mediante una pagaia semplice. Dal punto di vista dei mezzi di salvataggio, sono considerate attrezzature nautiche idonee alla competizione (art. 134a ONI), a prescindere dal fatto che siano gonfiabili o meno. Le imbarcazioni a pagaia sono a loro volta un sottogruppo dei battelli a remi e, in quanto tali, possono circolare sull'intero specchio d'acqua (non solo nella zona rivierasca).
Se le tavole SUP circolano oltre la zona rivierasca (cioè a più di 300 metri dalla riva) o su un fiume, a bordo deve trovarsi almeno un equipaggiamento individuale di aiuto al galleggiamento conforme alla norma SN EN ISO 12402-5:2006. È raccomandato indossarlo, ma non obbligatorio. Rispetto ai giubbotti di salvataggio, soprattutto quelli più grandi, questi equipaggiamenti presentano una minore spinta idrostatica e influiscono meno sulla libertà di movimento di chi li indossa. È però possibile utilizzare anche un giubbotto di salvataggio provvisto di collo e con una spinta idrostatica di almeno 75 N o di 100 N (Lago di Costanza).
La tavola SUP non deve essere immatricolata, ma vi devono essere apposti, ben visibili, il nome e l'indirizzo del proprietario o del detentore.
Le tavole SUP non hanno la precedenza rispetto ai battelli con precedenza, ai battelli per il trasporto di merci, alle imbarcazioni dei pescatori professionisti e ai battelli a vela.
Notate inoltre l’«aide-mémoire» n° 6 dell’Associazione dei servizi della navigazione.
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Rispetto e attenzione praticando lo stand up paddle
Basi legali
Ordinanza sulla navigazione interna Art. 16
L'ordinanza sulla navigazione interna (ONI) fa una distinzione tra imbarcazioni da spiaggia e canotti pneumatici. Nel linguaggio comune questi natanti vengono chiamati «gommoni». I canotti pneumatici lunghi meno di 2,5 metri e tutte le imbarcazioni da spiaggia, a prescindere dalla lunghezza, possono essere utilizzati esclusivamente nella zona rivierasca interna (150 m) o a una distanza massima di 150 metri dai natanti che li accompagnano; i canotti pneumatici di oltre 2,5 metri possono muoversi anche al di fuori di questo raggio, ma in tal caso devono essere immatricolati. I canotti pneumatici fino a 4 metri non sottostanno all'obbligo generale di immatricolazione, ovvero non necessitano di contrassegno ufficiale, se sono impiegati soltanto su fiumi e nella zona rivierasca interna (150 m) o a una distanza massima di 150 metri dai natanti che li accompagnano. Su entrambi questi tipi di gommone, tuttavia, devono essere ben visibili il nome e l'indirizzo del proprietario o del detentore nonché, preferibilmente, il numero di telefono del primo. Se se ne trovasse uno abbandonato, infatti, ciò consentirebbe a polizia e servizi di salvataggio di capire più velocemente se vi sono dispersi.
Sulle acque correnti (= fiumi) e sui laghi al di fuori della zona rivierasca esterna (300 m), a bordo devono essere portati mezzi di salvataggio (ad es. un giubbotto di salvataggio con collo e con spinta idrostatica di almeno 75 newton) per ognuna delle persone presenti. L'equipaggiamento individuale di aiuto al galleggiamento non è considerato mezzo di salvataggio. Tenendo conto che il posto sui gommoni nella maggior parte dei casi è limitato e qualcuno potrebbe cadere in acqua inavvertitamente, si consiglia di indossare i mezzi di salvataggio già prima di salire a bordo.
Inoltre, anche se per i gommoni sono state allentate le prescrizioni in materia di consumo di bevande alcoliche, non bisogna dimenticare che l'alcool riduce le prestazioni fisiche e può indurre a errori di valutazione.
Un gommone non ha priorità su battelli con precedenza, battelli per il trasporto di merci, navi da pesca professionali e battelli a vela.
Basi legali
Ordinanza sulla navigazione interna Art. 2
Ordinanza sulla navigazione interna Art. 16
Ordinanza sulla navigazione interna Art. 42
Ordinanza sulla navigazione interna Art. 134
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Su ogni natante devono essere a disposizione i mezzi di salvataggio necessari per ciascuna persona a bordo. Fanno eccezione i battelli a remi e le attrezzature nautiche idonee alla competizione che circolano sui laghi nella zona rivierasca interna o esterna (fino a 300 m dalla riva), perché in tale zona non vige l'obbligo di recare a bordo mezzi di salvataggio. È raccomandato, ma non obbligatorio, l'uso di giubbotti di salvataggio soprattutto in situazioni ad elevato rischio per la sicurezza.
Acque svizzere e di confine, escluso il lago di Costanza: i mezzi di salvataggio individuali, come i giubbotti di salvataggio con collo, devono avere una spinta idrostatica di almeno 75 N. La spinta idrostatica dei giubbotti di salvataggio per bambini al di sotto di 12 anni non è prescritta, tuttavia devono essere utilizzati giubbotti di salvataggio con collo di misura adeguata. A bordo di imbarcazioni da diporto e di imbarcazioni sportive motorizzate con una potenza di propulsione superiore a 30 kW come pure di battelli a vela con una superficie velica superiore a 15 m2 deve trovarsi inoltre un mezzo di salvataggio (salvagente o giubbotto di salvataggio) che possa essere gettato in acqua e sia dotato di una spinta idrostatica di almeno 75 N e di una sagola di lancio di 10 m. Sono altresì ammessi determinati strumenti di salvataggio collettivi, come ad esempio zattere gonfiabili o imbarcazioni di salvataggio, tuttavia il loro impiego è indicato soprattutto per i battelli (passeggeri) di grandi dimensioni.
A bordo di attrezzature nautiche idonee alla competizione impiegate su fiumi o laghi al di fuori della zona rivierasca interna o esterna è ammesso recare, al posto dei mezzi di salvataggio, l’equipaggiamento individuale di aiuto al galleggiamento. Le attrezzature nautiche idonee alla competizione sono definite all'articolo 134a dell'ordinanza sulla navigazione interna (ONI) e comprendono, tra l'altro, i kite surf e le tavole a vela, i natanti da competizione per regate, i caiachi, le canoe e i gommoni idonei alla competizione, le tavole per lo stand-up paddling e altri natanti simili. Vengono fatte rientrare in questa categoria anche le cosiddette tavole da SUP (Stand up Paddle). L'equipaggiamento individuale di aiuto al galleggiamento consiste in particolari giubbotti di salvataggio che offrono una maggiore libertà di movimento rispetto ai normali giubbotti di maggiori dimensioni.
Lago di Costanza: per ciascuna persona a bordo con un peso corporeo pari o superiore a 40 chilogrammi deve essere disponibile un giubbotto di salvataggio con collo e con spinta idrostatica di almeno 100 N; per ciascuna persona a bordo con un peso corporeo inferiore a 40 chilogrammi deve essere disponibile un giubbotto di salvataggio con collo di misura adeguata. Le navi da diporto con un motore di potenza superiore a 30 kW e le navi a vela con zavorra fissa devono essere inoltre dotate di un mezzo di salvataggio che possa essere gettato in acqua con una spinta idrostatica di almeno 100 N e una sagola galleggiante di almeno 10 metri di lunghezza. Sulle tavole ad aquilone (kite surf), le tavole a vela (wind surf), le imbarcazioni a vela con deriva o multiscafi, le canoe o i caiachi possono essere recati a bordo o indossati equipaggiamenti di aiuto al galleggiamento invece dei giubbotti di salvataggio.
Basi legali
Ordinanza sulla navigazione interna Art. 134
Ordinanza sulla navigazione interna Art. 134a
Ordinanza sulla navigazione interna Art. 53
Regolamento della Navigazione sul lago di Costanza Art. 13.20
Chi pratica kite surf o windsurf deve avere con sé almeno un equipaggiamento individuale di aiuto al galleggiamento conforme alla norma SN EN ISO 12402-5:2006. Rispetto ai normali giubbotti di salvataggio, di maggiori dimensioni, gli equipaggiamenti individuali di aiuto al galleggiamento sono caratterizzati da una spinta idrostatica minore e da una maggiore libertà di movimento per chi li usa; può essere tuttavia utilizzato anche un giubbotto di salvataggio con collo e una spinta idrostatica di almeno 75 N o 100 N (lago di Costanza). Su kite surf e wind surf gli equipaggiamenti individuali di aiuto al galleggiamento o i giubbotti di salvataggio vengono solitamente indossati e non recati a bordo separatamente.
Basi legali
Ordinanza sulla navigazione interna Art. 134a
Regolamento della Navigazione sul lago di Costanza Art. 13.20
Portare un natante per le ferie in Svizzera
Sì, per poter navigare in Svizzera con natanti esteri è necessaria un'autorizzazione. I natanti esteri, inoltre, devono essere provvisti di contrassegni svizzeri. L'autorizzazione e i contrassegni vengono rilasciati dal Cantone sul cui territorio il natante viene usato per la prima volta. L'autorizzazione è valida dalla data di emissione sino alla fine del mese successivo e non può essere rinnovata nel corso di un anno civile. Per ottenere un'autorizzazione occorre che il natante soddisfi determinati requisiti. Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi direttamente al Cantone competente.
Sul lago di Costanza i natanti stranieri non possono essere ammessi per brevi periodi.
Basi legali
Ordinanza sulla navigazione interna Art. 105
Ordinanza sulla navigazione interna Art. 106
Regolamento della Navigazione sul lago di Costanza Art. 14.01
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