Pubblicato il 28 maggio 2025
Navigazione passeggeri
La navigazione passeggeri sui laghi e sui fiumi svizzeri è importante soprattutto per il turismo e le attività del tempo libero. Alcune linee sono particolarmente rilevanti per il traffico pendolare, ad esempio per quello frontaliero sul lago Lemano.

Ogni anno vengono trasportati oltre 13 milioni di passeggeri. Questo dimostra l'importanza del settore per l'economia nazionale. La navigazione pubblica è inoltre parte integrante del sistema globale dei trasporti pubblici. Gli orari dei battelli sono coordinati con quelli delle imprese di trasporto terrestre.
Sui laghi Lemano, Quattro Cantoni, Zurigo, Greifensee, Walensee, Lugano e Maggiore circolano tutto l'anno battelli di linea che su determinate tratte garantiscono collegamenti più brevi e diretti rispetto alle linee di trasporto terrestre. A quest'offerta si aggiungono i servizi di traghetto per il trasporto di veicoli sul lago di Zurigo, su quello di Costanza e, nella stagione estiva, sul lago dei Quattro Cantoni.
Le imprese di navigazione che offrono un servizio di linea con funzione di collegamento devono essere titolari di una concessione federale. Oltre alle compagnie di navigazione concessionarie, sui laghi e sui fiumi svizzeri operano anche altre imprese di trasporto che offrono crociere. Inoltre, su alcuni fiumi e laghi è attivo un servizio taxi a chiamata. L'offerta di mobilità del tempo libero comprende anche un servizio di trasporto passeggeri con piccoli traghetti su alcuni fiumi. Per alcuni di questi servizi è necessaria un'autorizzazione cantonale.
Navigazione con concessione federale
Nella navigazione concessionaria con funzione di collegamento valgono regole speciali. In questa pagina sono disponibili informazioni, direttive e strumenti destinati alle imprese di navigazione.
Il servizio di navigazione di linea con funzione di collegamento è soggetto a concessione federale. L'UFT, in qualità di autorità di vigilanza, è competente per l'ammissione dei battelli e per la conduzione degli esami dei conduttori di battelli delle imprese di navigazione titolari di concessione federale. Le iscrizioni dei candidati agli esami teorici e pratici sono inviate all'UFT dalle imprese presso le quali i candidati lavorano.
L'UFT informa inoltre tali imprese via circolare dell'interpretazione delle norme legali e divulga ulteriori direttive.
Informazioni e documenti
Esame di conduttori / conduttrice di battelli per passeggeri
PDF162.27 kB27 gennaio 2025
Date per gli esami teorici
PDF169.60 kB30 novembre 2025
Richiesta di svolgimento dell'esame per conduttori di battelli
Word59.36 kB9 settembre 2024
Verbale d’esame per il servizio di coperta
PDF130.13 kB8 settembre 2016
Domande d'esame per conduttore categoria B
PDF116.50 kB28 febbraio 2017
Istruzioni per l'estensione dell'area di navigazione
PDF311.98 kB3 dicembre 2018
Richiesta di estensione dell’area geografica di navigazione
Word63.13 kB26 novembre 2018
Direttiva
Direttiva concernente il riconoscimento di organizzazioni che offrono corsi di formazione per la navigazione a mezzo radar ed esami per l'ottenimento del brevetto radar ufficiale (art. 88a cpv. 2 ordinanza sulla navigazione interna, ONI)
PDF750.19 kB25 settembre 2014
Direttiva dell’UFT per l'esame teorico standardizzatodi conduttore delle categorie B(battelli passeggeri) e C (battelli merci)
PDF309.27 kB20 novembre 2025
Obiettivi di apprendimento Esame teorico Categoria B, parte II
PDF242.10 kB20 novembre 2025
Sono in vigore solo le circolari qui pubblicate. Tutte le altre sono state abrogate e i loro contenuti integrati nella legislazione sulla navigazione.
Circ. ITC n. 03 (in francese)
Couplage de bateaux en cas de courses spéciales
PDF194.03 kB23 luglio 2013
Circ. ITC n. 03 - 1 (in francese)
Couplage de bateaux en cas de courses spéciales, circulaire de l'OFT du 27 novembre 1996
PDF28.11 kB24 luglio 2013
Circ. ITC n. 06 (in francese)
Admission des nouveaux bateaux à passagers ou des bateaux transformés
PDF174.49 kB23 luglio 2013
Circ. ITC n. 08 (in francese)
Utilisation de bateaux à passagers loués
PDF100.22 kB23 luglio 2013
RS-KTU n. 13-1
Principi per l'impiego dei cosiddetti «battelli per grigliate»
PDF105.18 kB11 giugno 2025
Circ. ITC n. 18-1
Condizioni uniformi per l'esame pratico di conduttore di battelli per passeggeri presso le imprese titolari di una concessione federale
PDF175.45 kB10 marzo 2022
RS-KTU n. 26-2
Esami medici del personale nautico
PDF183.91 kB11 giugno 2025
RS-KTU n. 28-1
obbligo di notifica in caso di eventi
PDF196.01 kB11 giugno 2025
Circ. ITC n. 29
Adeguamento alla LDis di battelli per passeggeri e impianti entro il 31 dicembre 2023
PDF747.76 kB26 gennaio 2021
Circ. ITC n. 30
Sicurezza durante le manovre di approdo
PDF432.26 kB24 agosto 2021
Circ. ITC n. 31
Cibersicurezza
PDF178.76 kB10 marzo 2022
RS-KTU n. 32
Controllo della stabilità durante l’ispezione dello scafo
PDF86.69 kB11 giugno 2025
RS-KTU n. 33
Dispositivi per chiudere le aperture per l’entrata e l’uscita dell’aria
PDF189.44 kB11 giugno 2025
Direttiva ad art. 57 OCB Allegato 3 - Esempi pratici 03-2025
PDF89.32 kB5 novembre 2025
Direttiva ad art. 57 OCB Allegato 2 - Temi rilevanti per la sicurezza 03-2025
PDF59.15 kB5 novembre 2025
Direttiva concernente l'articolo 57 dell'ordinanza del 14 marzo 1994 concernente la costruzione e l'esercizio dei battelli e delle installazioni delle imprese pubbliche di navigazione
PDF374.19 kB1 giugno 2025
Direttiva sui periti per la navigazione (Dir. P-N)
PDF743.50 kB15 maggio 2025
Requisiti dei progetti per impianti d’approdo della navigazione interna in concessione
PDF396.88 kB1 marzo 2017
La guida periti LDis intende, da un lato, fornire ai periti LDis disposizioni chiare per i processi di verifica e, dall'altro, armonizzare la qualità dei rapporti dal punto di vista sia dell'approfondimento dei criteri valutati sia degli aspetti formali.
FAQ Navigazione passeggeri
Risposte alle domande più frequenti sulla navigazione passeggeri.
Importanza della navigazione passeggeri
La navigazione passeggeri sui laghi e sui fiumi svizzeri è importante soprattutto per il turismo e le attività del tempo libero. La navigazione sui laghi è un elemento indissociabile dall’immagine turistica della Svizzera. Ogni anno vengono trasportati oltre 13 milioni di passeggeri. Questo dimostra l'importanza del settore per l'economia nazionale.
La navigazione pubblica è inoltre parte integrante del sistema globale dei trasporti pubblici, per lo meno nella stagione estiva. Gli orari dei battelli sono coordinati con quelli delle imprese di trasporto terrestre. Sui laghi Lemano, Quattro Cantoni, Zurigo, Greifensee, Walensee e Maggiore circolano tutto l'anno battelli di linea che su determinate tratte garantiscono collegamenti più brevi e diretti rispetto alle linee di trasporto terrestre. A quest'offerta si aggiungono i servizi di traghetto per il trasporto di veicoli sul lago di Zurigo e su quello di Costanza. Le imprese di navigazione che offrono un servizio di linea con funzione di collegamento devono essere titolari di una concessione federale. Le principali compagnie di navigazione titolari di una concessione hanno aderito all'Associazione delle aziende svizzere di navigazione (AASN).
Oltre alle compagnie di navigazione concessionarie, sui laghi e sui fiumi svizzeri operano altre imprese di trasporto che offrono crociere. Inoltre, su alcuni fiumi e laghi è attivo un servizio taxi a chiamata. L'offerta di mobilità del tempo libero comprende anche un servizio di trasporto passeggeri con piccoli traghetti su alcuni fiumi.
Sul Reno e su altre idrovie europee circola una flotta piuttosto consistente di navi da crociera battenti bandiera svizzera.
Statistiche navigazione passeggeri
Vari uffici e servizi pubblicano statistiche su determinati aspetti della navigazione passeggeri.
Ad esempio, nel suo sito, alla rubrica «Trasporto persone», l'Ufficio federale di statistica riporta dati che riguardano la navigazione. L'Associazione delle aziende svizzere di navigazione (AASN), che riunisce le principali compagnie titolari di una concessione federale, riferisce regolarmente sulle attività dei suoi membri. Segnaliamo tuttavia che non tutte le compagnie di navigazione fanno parte dell'AASN. Anche riviste specializzate quali la «Dampferzeitung» pubblicano statistiche e altre informazioni sulla navigazione passeggeri. Dal canto loro, i Porti Renani Svizzeri elaborano statistiche sulla navigazione sul Reno.
Licenza e concessione per il servizio regolare
Per condurre un battello passeggeri bisogna essere titolari di una licenza di condurre per la categoria di natanti B (comprese le sottocategorie).
Per condurre un battello passeggeri bisogna essere titolari di una licenza di condurre per la categoria di natanti B (comprese le sottocategorie). I battelli di linea sono gestiti dalle imprese di navigazione titolari di una concessione federale (ITC). Poiché la vigilanza sull'esercizio compete alla Confederazione, spetta all'Ufficio federale dei trasporti (UFT) rilasciare le licenze di condurre. Le imprese di navigazione concessionarie sono responsabili della formazione dei candidati, mentre l'UFT si occupa dello svolgimento degli esami teorici e pratici. Le licenze di condurre per i battelli della categoria B adibiti al trasporto di passeggeri ma non gestiti da un'ITC sono rilasciate dai servizi cantonali competenti. (Cfr. domanda successiva «Per trasportare passeggeri su un battello serve un'autorizzazione e/o una licenza di con-durre? Se è il caso, come li si ottiene?»)
Il rapporto tra l'ITC e il proprio personale è molto stretto e si basa generalmente su un contratto di lavoro. Del resto, non è possibile assolvere la formazione di conduttore di battelli per passeggeri e sostenere il relativo esame senza un contratto di lavoro con un'ITC. I candidati devono inoltre soddisfare determinati requisiti medici e sottoporsi a una visita di controllo, che a seconda dell'età va ripetuta ad intervalli regolari.
La formazione di conduttore di battelli si svolge a tappe. In un primo tempo, i candidati devono conseguire il grado di «marinaio semplice» (età minima per l'esame 16 anni). A tal fine, seguono una formazione teorica di almeno 25 ore e una formazione pratica di almeno 15 giorni di navigazione al termine delle quali sostengono un esame. Se lo superano, ottengono il grado nautico di «marinaio semplice».
In un secondo tempo, i candidati devono conseguire il grado di «marinaio» (età minima 20 anni). Per ottenerlo, deve prestare servizio nautico per 75 giorni in qualità di marinai ordinari su un battello per passeggeri di un'ITC. I candidati non devono sostenere esami.
Successivamente i candidati possono iniziare la formazione di «conduttore di battelli» (3a tappa, età minima per l'esame 21 anni). Vi sono diverse categorie di licenza a seconda del sistema di propulsione del battello e del numero massimo di passeggeri consentito a bordo. La durata della formazione (numero di giorni di navigazione) dipende dalla categoria di licenza.
L'esame federale di conduttore/conduttrice di battelli per passeggeri comprende un esame teorico scritto seguito da un esame pratico, che devono essere sostenuti in questo ordine di successione. L'iscrizione va inoltrata all'UFT e può essere presentata solo da un'ITC. Prima di sostenere l'esame pratico, i candidati devono aver assolto un determinato numero di giorni di pratica di navigazione come aspiranti conduttori.
Le date dell'esame teorico scritto sono riportate al link indicato: esame. La data dell'esame pratico viene concordata caso per caso tra l'ITC e l'UFT.
La licenza della categoria B (battelli per passeggeri) vale unicamente sulle acque su cui si è svolto l'esame. È inoltre valida per la categoria A (natanti motorizzati) e, a seconda della sottocategoria, anche per la categoria C (battelli motorizzati per il trasporto di merci).
Il servizio di navigazione di linea con funzione di collegamento è soggetto a concessione federale. Le concessioni vengono rilasciate dall'Ufficio federale dei trasporti (UFT), più precisamente dalla Sezione Traffico viaggiatori.
Nei casi in cui non occorre una concessione federale, è eventualmente necessaria un'autorizzazione cantonale (ad es. trasporto di allievi o servizio navetta per i clienti di un ristorante). Vi sono però anche servizi di trasporto che non necessitano di una concessione o di un’autorizzazione (ad es. imprese di taxi nautico o crociere con punto di partenza e di arrivo identico per tutti i passeggeri).
Per pilotare battelli gestiti da imprese di navigazione titolari di una concessione federale (ITC) è necessaria una licenza di condurre (cfr. domanda «Come si diventa capitano di un battello di linea?»).
Il rilascio di licenze di condurre per i battelli che non sono gestiti da ITC spetta ai Cantoni. Per i battelli ammessi per il trasporto di al massimo 12 passeggeri occorre una licenza della categoria A (natanti motorizzati) o D (natanti a vela), mentre per quelli ammessi per il trasporto di più di 12 passeggeri occorre una licenza della categoria B (battelli per passeggeri). I Cantoni rilasciano le licenze di condurre sulla base di un esame teorico e pratico. Le condizioni applicabili alla formazione e all'esame sono identiche a quelle che si applicano ai conduttori di battelli impiegati presso le ITC.
Notate inoltre aide-mémoire» n° 11 (francese) dell’Associazione dei servizi della navigazione.
Per condurre un battello passeggeri sul Reno a valle del ponte «Mittlere Rheinbrücke» a Basilea è richiesta, a seconda dei casi, la grande patente (tutti i natanti) o la piccola patente per il Reno (battelli ammessi per il trasporto di al massimo 12 passeggeri), mentre sul Reno a monte del ponte «Mittlere Rheinbrücke» è richiesta la grande patente o la piccola patente per il Reno superiore (battelli ammessi per il trasporto di al massimo 12 passeggeri). I Porti Renani Svizzeri con sede a Basilea sono responsabili del controllo e del rilascio delle patenti per la navigazione sul Reno.
Basi legali:
- Ordinanza sulla navigazione interna Art. 79
- Ordinanza sulla navigazione interna Art. 82
- Ordinanza sulla costruzione dei battelli Art. 43 - 45
- Regolamento della Navigazione sul lago di Costanza Art. 12.02
- Ordinanza sul trasporto di viaggiatori Art. 5 - 7
- Regolamento concernente il rilascio delle patenti per il Reno superiore Art. 1.03
- Regolamento concernente il rilascio delle patenti per il Reno superiore Art. 1.04
Regolamento concernente il personale di navigazione sul Reno (francese), cfr. Art. 6.02 & Art. 6.04
La normativa in materia di navigazione interna svizzera non prevede, in linea generale, il riconoscimento di certificati di idoneità per la navigazione marittima conseguiti all'estero. Per condurre in Svizzera un natante utilizzato a titolo professionale è necessario possedere una corrispondente licenza di condurre svizzera.
I certificati esteri e l'esperienza fatta all'estero possono essere riconosciuti ai fini del rilascio di una licenza di condurre svizzera per battelli di linea, tuttavia anche i candidati in possesso dei suddetti certificati esteri e con esperienza all'estero sono tenuti a sostenere l'esame teorico e pratico obbligatorio. Nel calcolo del periodo di navigazione che un candidato deve aver assolto prima di sostenere l'esame pratico per conduttore di natante, viene considerato anche il tempo di navigazione svolto a bordo di navi estere (o su navi svizzere d'alto mare).
Chi vuole ottenere una licenza di condurre svizzera per la conduzione di battelli di imprese di navigazione titolari di una concessione federale (battelli per passeggeri del trasporto pubblico) deve essere iscritto all'esame dall'impresa stessa presso l'Ufficio federale dei trasporti. Il singolo privato non può frequentare un corso per la conduzione di battelli di linea e sostenere il relativo esame indipendentemente da un'impresa di navigazione.
I Cantoni sono preposti al rilascio delle licenze di condurre per gli altri battelli passeggeri, ossia quelli che non rientrano nel trasporto pubblico, e per i battelli per il trasporto di merci.
Il Regolamento della Navigazione sul lago di Costanza fissa il periodo di navigazione che bisogna avere assolto prima di conseguire la licenza di condurre della categoria B (battelli per passeggeri) o C (battelli per il trasporto di merci): questo periodo deve essere stato assolto almeno in parte sul lago di Costanza.
Basi legali:
Ordinanza sulla navigazione interna Art. 91a
Regolamento della Navigazione sul lago di Costanza Art. 12.04
Ordinanza sulla costruzione dei battelli Articolo 45
Disposizioni esecutive all’ordinanza sulla costruzione dei battelli
Per la conduzione a titolo professionale di natanti svizzeri è richiesta una licenza di condurre svizzera. Una licenza di condurre estera non può essere convertita in una licenza svizzera senza il previo superamento di un esame.
I certificati esteri e l'esperienza fatta all'estero possono essere riconosciuti ai fini del rilascio di una licenza di condurre svizzera per battelli di linea, tuttavia anche i candidati in possesso dei suddetti certificati esteri e con esperienza all'estero sono tenuti a sostenere l'esame teorico e pratico obbligatorio. Nel calcolo del periodo di navigazione che un candidato ha trascorso prima di sostenere l'esame pratico per conduttore di natante viene considerato anche il periodo di navigazione assolto a bordo di navi estere (o su navi svizzere d'alto mare).
Chi vuole ottenere una licenza di condurre svizzera per la conduzione di natanti di imprese di navigazione titolari di una concessione federale (battelli per passeggeri del trasporto pubblico) deve essere iscritto all'esame dall'impresa stessa presso l'Ufficio federale dei trasporti. Il singolo privato non può frequentare un corso per la conduzione di battelli di linea e sostenere il relativo esame indipendentemente da un'impresa di navigazione.
I Cantoni sono preposti al rilascio delle licenze di condurre per gli altri battelli passeggeri, ossia quelli che non rientrano nel trasporto pubblico, e per i battelli per il trasporto merci.
Il Regolamento della Navigazione sul lago di Costanza fissa il periodo di navigazione che bisogna avere assolto prima di conseguire la licenza di condurre della categoria B (battello per passeggeri) o C (battello per il trasporto di merci): questo periodo deve essere stato assolto almeno in parte sul lago di Costanza.
Sul Reno a valle del ponte «Mittlere Rheinbrücke» di Basilea valgono anche le licenze di condurre riconosciute come equivalenti a una patente per il Reno; per conseguire una patente per il Reno superiore tra il ponte «Mittlere Rheinbrücke» di Basilea e Rheinfelden, in sede d'esame i candidati che sono titolari di una licenza di condurre riconosciuta come equivalente devono dimostrare unicamente di conoscere i regolamenti e le disposizioni valide per il suddetto tratto nonché il tratto stesso.
Basi legali:
Ordinanza sulla navigazione interna Art. 91a
Regolamento concernente il rilascio delle patenti per il Reno superiore, Art. 1.03 e 3.05
Regolamento della Navigazione sul lago di Costanza Art. 12.04
Ordinanza sulla costruzione dei battelli Articolo 45
Disposizioni esecutive all’ordinanza sulla costruzione dei battelli
Regolamento concernente il personale di navigazione sul Reno, cfr. articoli 11.01, 20.03
Ulteriori informazioni
Ordinanze
Ordinanza sulla costruzione dei battelli (OCB)
Direttive
Applicazione delle disposizioni in materia di cime e cavi di cui all'articolo 37 numero 3.1 lettera c DE-OCB
Disciplina dei controlli e delle ispezioni periodiche di battelli per passeggeri