Il Fondo per l'infrastruttura ferroviaria FIF
La Confederazione finanzia l'esercizio, il mantenimento della qualità e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria mediante il Fondo per l'infrastruttura ferroviaria (FIF).

Il Fondo per l'infrastruttura ferroviaria (FIF) è alimentato con i seguenti mezzi:
- al massimo due terzi del prodotto netto della tassa sul traffico pesante;
- l'1 per mille dell'imposta sul valore aggiunto;
- il 2 per cento delle entrate provenienti dall'imposta federale diretta sul reddito delle persone fisiche;
- 2,3 miliardi di franchi provenienti dalle finanze generali della Confederazione, adeguati all'evoluzione del prodotto interno lordo reale e del rincaro (Indice nazionale dei prezzi al consumo) e
- contributi cantonali per un importo di circa 500 milioni (indicizzati dal 2019).
- un ulteriore 1 per mille dell'imposta sul valore aggiunto (fino al più tardi al 2030);
- il 9 per cento del prodotto netto dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata (fino al rimborso completo dell'anticipo), ma al massimo 310 milioni di franchi sulla base dei prezzi del 2014 (a tempo determinato).
Mediante il FIF la Confederazione finanzia tutti i costi dell'infrastruttura ferroviaria, ovvero sia l'esercizio e il mantenimento della qualità di quella esistente sia gli ulteriori ampliamenti.
Legge sul Fondo per l'infrastruttura ferroviaria (LFIF)
Valori prescritti per il rincaro e l'interesse di computo
Ai fini del finanziamento di misure da parte dei Cantoni e di altri terzi, l'Ufficio federale dei trasporti (UFT) stabilisce direttive riguardo al rincaro e agli interessi.
Tali direttive si fondano sui dati pubblicati dall'Ufficio federale di statistica e dalla Banca nazionale svizzera.
Dal 1° gennaio 2025 il valore per il rincaro è 0,5 per cento.
Dal 1° gennaio 2025 il valore per l'interesse di computo è 1,50 per cento.
Indici di rincaro
L'indice di rincaro misura la variazione dei prezzi tra il momento dell'approvazione del credito e il momento del calcolo del prezzo dell'offerta.