Rapporto di manutenzione
Secondo l’articolo 56 OIFT, le imprese di trasporto a fune (di seguito: imprese) devono presentare all’autorità di vigilanza, annualmente o su domanda, i documenti di cui all’articolo 50 OIFT. Giusta l’articolo 50 OIFT, le imprese devono documentare i lavori di manutenzione effettuati, nonché i difetti, i guasti e le misure adottate (documentazione concernente la manutenzione). Una volta l’anno l’UFT richiede un rapporto di manutenzione (rapporto annuale) comprendente estratti della documentazione concernente la manutenzione.
L’UFT ha definito i contenuti e l’ampiezza della documentazione da presentare, basandosi sulla legislazione svizzera in materia di impianti a fune (OIFT e LIFT). I contenuti sono stati stabiliti in stretta collaborazione con l’Unione dei quadri tecnici delle funivie svizzere (VTK/UCT) e Funivie svizzere (FUS).
L’UFT necessita di tale documentazione per pianificare la vigilanza sul rispetto delle esigenze in materia di sicurezza prevista dall’articolo 23 LIFT e dall’articolo 59 OIFT. La documentazione è anche una base per valutare le domande di rinnovo dell’autorizzazione di esercizio ai sensi dell’articolo 38 OIFT.
Contenuti del rapporto di manutenzione
Il rapporto di manutenzione si compone di sette aree tematiche, sulle quali le imprese devono fornire dati vincolanti. La struttura del rapporto è la stessa per tutti i tipi di impianti.
Informazioni sull'impresa
L'impresa ha la possibilità di fornire all'UFT informazioni sulle modifiche dell'organizzazione operativa. Si prega di controllare tutte le voci relative al responsabile tecnico (TL) e ai vice responsabili tecnici in “Dati dell'impresa” - “2. notifica del personale tecnico” (almeno: cognome, nome, e-mail, numero di telefono, numero di telefono diretto o mobile, funzione).
L’inosservanza dei termini di consegna della documentazione è perseguibile e punibile da parte dell’UFT ai sensi dell’articolo 25 LIFT, che prevede sanzioni per chi non osserva l’obbligo di collabo-razione previsto dall’articolo 24 capoverso 2 LIFT. Nell’ambito dell'obbligo di notifica e di collabora-zione di cui all’articolo 24 LIFT e all’articolo 56 OIFT, le imprese sono tenute a presentare annualmente la documentazione richiesta ai sensi dell’articolo 50 OIFT.
Raccolta dei dati per le statistiche dei trasporti pubblici
Registrazione e login
Le imprese di trasporto (IT) possono fornire all'Ufficio federale dei trasporti (UFT) i dati richiesti attraverso il Webkennzahlen.
Per poter accedere all'applicazione web è necessaria una registrazione una tantum.
Istruzioni dettagliate per la registrazione e l’accesso mediante CH-Login o AGOV nonché per il passaggio dal primo al secondo sono disponibili alla pagina ufficiale di supporto: https://help.eiam.swiss/
Termini
Per la consegna l’UFT ha stabilito i seguenti termini:
I rapporti di manutenzione fino al 30 aprile.
I dati per le statistiche dei trasporti pubblici fino al 15 giugno.
Assistenza
Per domande o problemi riguardanti la procedura online:
grundlagen@bav.admin.ch
Per domande relative ai contenuti del rilevamento dei dati statistici sul trasporto:
Sandra Schwendimann
+41 58 46 25837
sandra.schwendimann@bav.admin.ch
Documentazione