Diritti dei passeggeri nei trasporti pubblici
In caso di notevole ritardo e soppressione di collegamenti gli utenti dei TP hanno per legge diritto al rimborso del biglietto, a un indennizzo o all’assistenza. Lo stesso vale per le autolinee internazionali.

In caso di notevole ritardo d'ora in poi i passeggeri hanno diritto a un rimborso. Secondo la legge sul trasporto di viaggiatori e nella rispettiva ordinanza le imprese di trasporto sono tenute a versare un rimborso o indennizzo in caso di soppressione di una corsa o di ritardo a destinazione a partire da un'ora. Questo vale anche nel settore delle autolinee internazionali. In quest'ultimo però a essere determinante è il ritardo alla partenza. Dalla nuova normativa d'indennizzo sono esclusi gli impianti di trasporto a fune e i battelli, in quanto particolarmente soggetti alle intemperie.
Le imprese di trasporto hanno istituito un ufficio reclami: i viaggiatori che non fossero d'accordo con una decisione dell'impresa possono rivolgersi all'organo di esecuzione dell'Ufficio federale dei trasporti.
Ulteriori informazioni
Indennizzi e rimborsi nei TP
Per ritardi di oltre un'ora i passeggeri dei TP hanno diritto a un indennizzo pari al 25 per cento del prezzo del trasporto; per ritardi superiori a due ore al 50 per cento. L'indennizzo può essere richiesto se ammonta ad almeno cinque franchi.
Cosa mi spetta e in quali casi?
In materia di diritti dei passeggeri il legislatore ha definito le basi riportate di seguito.
Ricorso all'Ufficio federale dei trasporti
Chi non fosse d'accordo con la decisione presa da un'impresa di trasporto o dall'ufficio reclami delle FFS, può far valutare il caso dall'Ufficio federale dei trasporti (UFT), che a tal fine ha istituito un cosiddetto organo di esecuzione.
FAQ Diritti dei passeggeri
Gli utenti dei trasporti pubblici godono di una serie di diritti che possono far valere nei confronti delle imprese di trasporto. In questa pagina sono riportate le principali domande e risposte sui diritti dei passeggeri in Svizzera.