Concessioni
L’UFT rilascia concessioni per la costruzione e l'esercizio di infrastrutture ferroviarie e per il trasporto professionale e regolare di persone.

Concessione per il trasporto di viaggiatori
Nella maggior parte dei casi, le imprese di trasporto (IT) che intendono effettuare trasporti regolari e professionali di viaggiatori necessitano di una concessione federale. L’UFT rilascia, rinnova, modifica o trasferisce le concessioni o singoli diritti di concessione. Le IT possono presentare domanda di concessione all’UFT, in forma elettronica utilizzando l’apposito modulo, al più presto dieci mesi e al più tardi tre mesi prima dell’inizio dell’esercizio.
- Legge sul trasporto di viaggiatori (LTV)
- Ordinanza sul trasporto di viaggiatori (OTV)
- Traffico a lunga distanza
Concessioni d’infrastruttura
Secondo l’articolo 5 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr; RS 742.101) chi intende costruire ed esercitare un’infrastruttura ferroviaria deve disporre di una concessione d’infrastruttura (concessione).
Secondo l’articolo 6 capoverso 5 Lferr la concessione è accordata per 50 anni al massimo. La competenza per il suo rilascio spetta al Consiglio federale, mentre quella per il rinnovo e trasferimento al DATEC. La procedura d’esame, tuttavia, è condotta dall’UFT; di conseguenza è a quest’ultimo che devono essere inoltrate tutte le domande.
Basi legali
Secondo l’articolo 6 Lferr per il rilascio o il rinnovo della concessione è necessario, tra le altre cose, che non vi si oppongano interessi pubblici essenziali, in particolare in materia di pianificazione del territorio, protezione dell’ambiente, protezione della natura e del paesaggio o cooperazione nazionale in materia di sicurezza.
La procedura è disciplinata nell’ordinanza del 14 ottobre 2015 sulle concessioni, sulla pianificazione e sul finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria [OCPF; 742.120], che stabilisce anche la documentazione da inoltrare. In virtù del suo articolo 8 capoverso 3, in vista del rinnovo o del trasferimento della concessione l’UFT decide, caso per caso, quali documenti deve comprendere la domanda.
Domanda di rinnovo o trasferimento
Le concessioni in corso di validità sono consultabili nella banca dati IT dell’UFT (solo in ted.), sotto il tipo «EBK» (concessione ferroviaria), che contiene dati quali il numero della concessione (= Recht-Nr.), la durata di validità e la denominazione delle tratte.
La procedura per il rinnovo e il trasferimento di una concessione è di competenza della Sezione Accesso al mercato.
I gestori dell’infrastruttura sono tenuti a inoltrare le domande all’UFT al più tardi 6 mesi prima della scadenza della rispettiva concessione.
Di seguito è riportata una lista di controllo dei dati necessari.
Per domande, è possibile inviare un’e-mail al seguente indirizzo: Marktzugang@bav.admin.ch
Évaluation du droit des concessions dans le domaine des infrastructures ferroviaires et dans le domaine du transport de voyageurs
L’OFT a fait évaluer à l’externe le droit des concessions dans le domaine des infrastructures ferroviaires et dans le domaine du transport de voyageurs. L’évaluation arrive à la conclusion que l’instrument de la concession a globalement fait ses preuves et constitue un avantage au niveau de la sécurité de la planification, de la sécurité juridique et de la protection des investissements.
Indice
Ufficio federale dei trasporti UFT
Mühlestrasse 6
3063 Ittigen