Acquisto mezzi d’esercizio
Nel traffico regionale viaggiatori (TRV) beneficiario di indennità si applicano regole speciali per l’acquisto dei mezzi d’esercizio.
Quando un'IT acquista materiale rotabile o altri mezzi d'esercizio per il trasporto regionale viaggiatori, i conseguenti ammortamenti e interessi, così come gli eventuali ulteriori costi successivi sono, di principio, indennizzabili.
Affinché i costi successivi degli investimenti possano essere integrati come costi indennizzabili nelle offerte future, è d'obbligo l'approvazione preliminare dell'investimento da parte dei committenti (Confederazione e tutti i Cantoni interessati) ai sensi dell'articolo 36 dell’ordinanza sulle indennità e la presentazione dei conti nel traffico regionale viaggiatori (OITRV).
Un'IT che, a seguito di un bando pubblico, perde l'esercizio di una o più linee può esigere il trasferimento dei mezzi d'esercizio approvati ai sensi dell'articolo 36 OITRV alla nuova IT aggiudicataria (vedi art. 32l della Legge sul trasporto di viaggiatori, LTV). Ciò garantisce alle IT una certa sicurezza d'investimento in vista dei bandi pubblici.
A seconda dei casi, il finanziamento dei mezzi d'esercizio avviene mediante capitali propri e/o di terzi. Affinché possano ricorrere a capitali di terzi disponibili sul mercato a condizioni ugualmente vantaggiose, tutte le IT sono sostenute dalla Confederazione attraverso la concessione di una fideiussione solidale.
Ulteriori informazioni
Ufficio federale dei trasporti UFT
Mühlestrasse 6
3063 Ittigen