Protezione dei giovani lavoratori

I giovani lavoratori hanno diritto a una protezione particolare nel mondo del lavoro. La legge sulla durata del lavoro (LDL) contiene disposizioni specifiche in materia. L’Ufficio federale dei trasporti (UFT) ne monitora il rispetto presso le imprese.

La LDL contiene disposizioni sulla tutela dei giovani lavoratori. Secondo il suo articolo 16 le disposizioni di protezione speciale contenute nella legge sul lavoro (LL) e nelle relative ordinanze si applicano anche ai giovani sottoposti alla LDL. L'UFT è l'autorità competente per la vigilanza sul rispetto delle disposizioni in vigore in materia di protezione dei giovani lavoratori e per il rilascio delle autorizzazioni eccezionali per i giovani sottoposti alla LDL.

Le condizioni d'impiego dei giovani sono disciplinate di base nell'ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro (ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori), destinata a tutelarne la salute, la sicurezza e lo sviluppo psicofisico.

Per i commenti alle disposizioni pertinenti (art. 29–32 LL e OLL 5) si veda la seguente pagina della SECO: 

Indicazioni concernenti la LL e l'OLL 5.

Per maggiori informazioni sull'argomento si veda la pagina dedicata della SECO.

https://www.bav.admin.ch/content/bav/it/home/temi-generali/legge-sulla-durata-del-lavoro/protezione-dei-giovani-lavoratori.html