Nell'ordinanza sulla navigazione interna (ONI) le tavole per lo stand-up-paddling (SUP) sono considerate in linea di principio imbarcazioni a pagaia (definizione nell'art. 2 cpv. 1 lett. a n. 21 ONI), visto che sono mosse mediante una pagaia semplice. Dal punto di vista dei mezzi di salvataggio, sono considerate attrezzature nautiche idonee alla competizione (art. 134a ONI), a prescindere dal fatto che siano gonfiabili o meno. Le imbarcazioni a pagaia sono a loro volta un sottogruppo dei battelli a remi e, in quanto tali, possono circolare sull'intero specchio d'acqua (non solo nella zona rivierasca).
Se le tavole SUP circolano oltre la zona rivierasca (cioè a più di 300 metri dalla riva) o su un fiume, a bordo deve trovarsi almeno un equipaggiamento individuale di aiuto al galleggiamento conforme alla norma SN EN ISO 12402-5:2006. È raccomandato indossarlo, ma non obbligatorio. Rispetto ai giubbotti di salvataggio, soprattutto quelli più grandi, questi equipaggiamenti presentano una minore spinta idrostatica e influiscono meno sulla libertà di movimento di chi li indossa. È però possibile utilizzare anche un giubbotto di salvataggio provvisto di collo e con una spinta idrostatica di almeno 75 N o di 100 N (Lago di Costanza).
La tavola SUP non deve essere immatricolata, ma vi devono essere apposti, ben visibili, il nome e l'indirizzo del proprietario o del detentore.
Le tavole SUP non hanno la precedenza rispetto ai battelli con precedenza, ai battelli per il trasporto di merci, alle imbarcazioni dei pescatori professionisti e ai battelli a vela.
Notate inoltre l’«aide-mémoire» n° 6 dell’Associazione dei servizi della navigazione.
Rispetto e attenzione praticando lo stand up paddle
Gesetze:
Ordinanza sulla navigazione interna Art. 16