Non esiste un divieto specifico per gli aquascooter, tranne che sul lago di Costanza, sul Lemano e sui laghi ticinesi. In Svizzera gli aquascooter (o le moto d'acqua) sono considerati imbarcazioni da diporto: per questo tipo di natante la potenza di propulsione ammessa dipende dalle dimensioni del mezzo stesso ed è limitata nel caso di una lunghezza fino a 6,50 m. Inoltre, i natanti più corti di 2,50 m non possono essere dotati di motore. Di fatto, quindi, gli aquascooter e natanti simili non sono di norma ammessi.
Le disposizioni per il calcolo della potenza di propulsione ammessa sono contenute nell'allegato 11 dell'ordinanza sulla navigazione interna (ONI). Le imbarcazioni di piccole dimensioni devono inoltre rispettare determinati limiti di velocità in prossimità della riva.
Su tutto il lago di Costanza, su tutto il Lemano e sui laghi ticinesi (settore svizzero) è proibito l'uso di moto d'acqua o di natanti simili.
Normativa:
Ordinanza sulla navigazione interna Art. 2
Ordinanza sulla navigazione interna Art. 121
Ordinanza sulla navigazione interna Art. 139
Ordinanza sulla navigazione interna Allegato 11
Regolamento della Navigazione sul lago di Costanza Art. 6.15
Regolamento internazionale per la navigazione sui laghi Maggiore e di Lugano Art. 55a
Ordinanza sulla navigazione interna Art. 42