Le autorità svizzere non sono a conoscenza delle condizioni applicate nei singoli Paesi per la guida di imbarcazioni in caso di soggiorno temporaneo nel loro territorio (p. es. vacanze). Consigliamo pertanto di informarsi prima della partenza presso le autorità estere competenti (ad es. l'ambasciata o il consolato del relativo Paese in Svizzera) circa la validità della licenza di condurre svizzera.
Il titolare di una licenza di condurre nautica svizzera può richiedere al Cantone il rilascio di un certificato internazionale (International Certificate for Operator of Pleasure Craft, ICC) per conduttori di imbarcazioni da diporto, emesso sulla base della risoluzione ECE n. 40. I Paesi firmatari di questa risoluzione riconoscono anche i certificati internazionali rilasciati dai Cantoni. Tutte le relative informazioni, in particolare l’elenco dei Paesi che hanno firmato la risoluzione ECE n. 40, sono disponibili in inglese e francese al seguente link:
http://www.unece.org/trans/main/sc3/icc_resolution_40.html
Si sottolinea che, in Svizzera, l'ICC può essere rilasciato solo se il richiedente è in possesso di una licenza nautica svizzera per le acque interne o di navigazione d'altura. Deve trattarsi di una licenza ufficiale o rilasciata da un'organizzazione autorizzata in Svizzera.
Una licenza nautica svizzera delle categorie A, C o D o un certificato internazionale basato su questa licenza si limita alle idrovie interne e non legittima a effettuare la navigazione d'altura né a navigare nelle acque costiere. In Svizzera è il Cantone di residenza a rilasciare le licenze nazionali, mentre le licenze della categoria B dei conduttori di battelli delle imprese di navigazione concessionarie sono rilasciate dall'Ufficio federale dei trasporti.
Una licenza svizzera di navigazione d'altura, rilasciata conformemente all'ordinanza sulla licenza di navigazione d'altura, legittima all'iscrizione delle acque costiere («C») nel certificato internazionale ICC; si veda la risposta alla domanda 103.