Autorizzazioni per servizi di trasporto regolare a mezzo autobus Svizzera - Stati non UE

I servizi di trasporto regolare internazionale a mezzo autobus tra la Svizzera e gli Stati terzi (non UE) sono soggetti ad autorizzazione.

Informazioni sulle domande di autorizzazione

Le imprese di trasporto svizzere devono essere in possesso di un’autorizzazione valida di accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori (licenza).

Per i servizi di trasporto regolare internazionale con autobus effettuati tra la Svizzera e Stati terzi (Paesi che non sono membri dell’UE) è richiesta un'ulteriore autorizzazione e si applica il cosiddetto obbligo di cooperazione, per cui i servizi di trasporto regolare devono essere effettuati nell’ambito di una cooperazione tra almeno un'impresa di trasporto svizzera e una straniera (con sede nello Stato di destinazione).

Le imprese di trasporto svizzere devono presentare per scritto all’Ufficio federale dei trasporti le loro domande di rilascio o di rinnovo o modifica di un’autorizzazione mediante i moduli appositamente forniti.

L’intera procedura dura diversi mesi. Le domande devono pertanto essere presentate al più presto dieci mesi e al più tardi sei mesi prima dell’inizio o del proseguimento delle corse. Informazioni dettagliate sull’inoltro della documentazione relativa alla domanda e sulla procedura di autorizzazione sono disponibili nella Direttiva dell’Ufficio federale dei trasporti (UFT) concernente i trasporti internazionali mediante autobus tra la Svizzera e Stati terzi (DirTInT).

Documentazione della domanda per Paesi terzi

La domanda completa comprende i seguenti documenti (cfr. n. 3.3 DirTInT e all. VI OTV):

  • domanda di autorizzazione Stati terzi;
  • orario;
  • elenco delle fermate;
  • tabella dei prezzi;
  • piano di servizio;
  • elenco dei veicoli.

Alla domanda dovranno essere allegati anche i seguenti documenti:

  • copia della licenza;
  • carta stradale;
  • contratto di cooperazione (contratto di pool);
  • per domande di rinnovo o di modifica: documenti contenenti dati statistici sulle prestazioni di trasporto.

Documenti contenenti dati statistici sulle prestazioni di trasporto

Le imprese di trasporto svizzere ed estere devono ripartire tra loro il servizio di trasporto. La quota dell'impresa svizzera (servizio svolto con veicoli immatricolati in Svizzera) sul totale dei servizi di trasporto effettuati (totale dei chilometri percorsi da tutte le imprese di trasporto) deve essere almeno del 30% per anno civile. Sono fatte salve le deroghe previste dagli accordi internazionali.

Le imprese che effettuano trasporti regolari di viaggiatori a titolo professionale devono fornire informazioni sulla loro attività all'Ufficio federale dei trasporti (art. 78 cpv. 1 OTV). Alle domande di rinnovo o di modifica vanno allegati i documenti contenenti i relativi dati statistici; per ogni anno civile va allestita una statistica separata utilizzando il modello qui indicato:

Contatto

Ufficio federale dei trasporti UFT
Sezione Accesso al mercato
CH-3003 Berna

Tel.
+41 (0)58 465 07 00

E-mail

Stampare contatto

https://www.bav.admin.ch/content/bav/it/home/verkehrstraeger/tram-und-bus/internationaler-linienbusverkehr/bewilligungen-schweiz-drittstaaten.html