Pianificazione dell’esercizio operativo in caso di pandemia

Anche in caso di pandemia i trasporti pubblici devono funzionare, seppur in misura ridotta. Essi forniscono servizi importanti che consentono alla popolazione di spostarsi, ad esempio per fare la spesa o per recarsi dal medico.

Per la tutela della salute e la sicurezza sul lavoro del personale necessario all'esercizio sono vincolanti le raccomandazioni, decisioni e disposizioni delle autorità sanitarie nazionali e/o cantonali, ad es. le informazioni dell'Ufficio federale della sanità pubblica UFSP.

Per la pianificazione dell’esercizio operativo in caso di pandemia vale quanto segue.

  1. L'offerta dei trasporti pubblici deve essere in linea di principio mantenuta. La catena di trasporto deve essere garantita durante l’intero orario d’esercizio, anche se sono previste divergenze rispetto agli intervalli cadenzati. La base è costituita dall'offerta pubblicata. Collegamenti serali e notturni poco frequentati non possono essere cancellati a meno che non si tratti di una riduzione di frequenza indicata nella specifica situazione. La comunicazione puntuale e il coordinamento di divergenze e modifiche rispetto all'orario ufficiale devono essere costantemente assicurati.
  2. L'obbligo di trasporto resta invariato. Una riduzione della frequenza dei collegamenti resasi necessaria in caso di particolari difficoltà d’esercizio rappresenta una deroga all'orario ufficiale e non all'obbligo di trasporto. Per tale motivo si applicano le disposizioni di cui all'ordinanza sugli orari (OOra; RS 745.13), in particolare gli art. 8 e 12 cpv. 3. Se l'impresa dispone di un'autorizzazione dell'UFT a non mantenere l'offerta, l'autorizzazione decade. Ciò significa che in tali situazioni non si devono più inoltrare domande di autorizzazione all'UFT, bensì si applica esclusivamente l’obbligo di notifica.
  3. Le imprese devono coordinare costantemente fra loro gli orari e provvedere a garantire le coincidenze all'interno del traffico a lunga distanza e regionale. Le FFS fungono da gestori di questo compito sistemico. In caso di dubbi circa le limitazioni concrete dell'offerta pubblicata le imprese di trasporto devono pertanto rivolgersi in primo luogo alle FFS. All'orario ufficiale si applicano gli usuali processi di fornitura dei dati (chi, a chi, cosa, come consegnare). I processi devono però essere velocizzati. Non vi sono cambi di competenze e responsabilità: in caso di pandemia ognuno continua a ricoprire il ruolo di sempre.
    Se per mancanza di personale un'impresa fosse costretta a ridurre i collegamenti dell'orario ufficiale, la stessa comunica le proprie modifiche al servizio competente e alle imprese di trasporto interessate secondo l'usuale processo. In quanto responsabili, le FFS coordinano gli orari ufficiali delle imprese di trasporto di viaggiatori titolari di concessioni federali, pubblicano l'orario aggiornato e stabiliscono il processo e le scadenze per la fornitura dei dati.
  4. La gestione delle risorse (personale, materiale, finanze) spetta in ogni caso ai fornitori di servizi di trasporto pubblico, che determinano la propria offerta in funzione del personale disponibile in posizioni chiave per la sicurezza.

Le deroghe alle disposizioni della legge sulla durata del lavoro (LDL; RS 822.21) sono disciplinate nell'ordinanza concernente la legge sulla durata del lavoro (OLDL; RS 822.211). Le norme si applicano esplicitamente ai casi di pandemia. Per ulteriori informazioni sulla LDL cliccare qui.

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