Autorizzazione secondo l'articolo 32d bis capoverso 3 LPAmb

Secondo l'articolo 32dbis capoverso 3 della legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.01), l'alienazione o la divisione di un fondo sul quale si trova un sito iscritto nel catasto dei siti inquinati necessita dell'autorizzazione dell'autorità.

L'Ufficio federale dei trasporti (UFT) è l'autorità esecutiva competente per il catasto dei siti inquinati nel settore dei trasporti pubblici (CSIN UFT). L'UFT è competente per le costruzioni, gli impianti e i siti di imprese ferroviarie, filoviarie, di navigazione e di trasporto a fune con concessione federale che attualmente sono utilizzati esclusivamente o prevalentemente per i lavori di costruzione dell'impresa di trasporto o per il suo esercizio. Per gli altri siti sono competenti altri Uffici federali o i Cantoni.

Per alienare o dividere un fondo sul quale si trova un sito iscritto nel CSIN UFT è necessaria l'autorizzazione dell'UFT ai sensi dell'articolo 32dbis capoverso 3 LPAmb. A questo proposito si distinguono i casi seguenti:

  1. se non sono prevedibili effetti dannosi o molesti dal sito (art. 32dbis cpv. 3 lett. a LPAmb), si applica la decisione di portata generale emanata dall'UFT per facilitare l'alienazione o la divisione del fondo (cfr. Foglio federale del 22 luglio 2014 : FF 2014 4927;
  2. se invece sono prevedibili effetti dannosi o molesti dal sito, è necessaria un'autorizzazione individuale e specifica dell'UFT che si può chiedere utilizzando il seguente modulo:

La tabella seguente illustra la necessità o meno di chiedere un'autorizzazione dell'UFT sulla base della valutazione del sito inquinato secondo l'OSiti:

Valutazione del sito secondo l'OSiti

Riferimento OSiti

Domanda di autorizzazione

Decisione di portata generale / autorizzazione individuale

inquinato, non sono prevedibili effetti dannosi o molesti

art. 5 cpv. 4 lett. a

no

decisione di portata generale

inquinato, non deve essere né sorvegliato né risanato

art. 8 cpv. 2 lett. c

no

decisione di portata generale

inquinato, è necessaria un'indagine

art. 5 cpv. 4 lett. b

autorizzazione individuale

inquinato, deve essere sorvegliato

art. 8 cpv. 2 lett. a

autorizzazione individuale

inquinato, deve essere risanato

art. 8 cpv. 2 lett. b

autorizzazione individuale

 

Il foglio informativo «Esecuzione della normativa sui siti inquinati nel settore dei trasporti pubblici – Autorizzazione secondo l'art. 32dbis cpv. 3 LPAmb» fornisce indicazioni dettagliate sulla procedura adottata dall'UFT per il rilascio dell'autorizzazione all'alienazione o alla divisione di un fondo secondo l'articolo 32dbis capoverso 3 della LPAmb:

Precisazioni importanti

Determinati fondi possono presentare varie destinazioni, ad esempio essere utilizzati in parte per l'esercizio ferroviario e in parte per altri scopi; questa situazione implica che vi sono diverse autorità competenti per l'esecuzione (UFT, altri Uffici federali o Cantone). Sullo stesso fondo possono quindi trovarsi sia siti inquinati iscritti nel CSIN UFT sia siti registrati in un catasto cantonale dei siti inquinati; in questi casi, ai fini dell'alienazione o della divisione di tali fondi è necessaria, oltre all'autorizzazione dell'UFT, anche quella del Cantone competente.

https://www.bav.admin.ch/content/bav/it/home/temi-generali/ambiente/siti-contaminati/autorizzazione.html