Vorrei utilizzare in Svizzera un'imbarcazione completamente innovativa e vorrei sapere se ciò è ammesso.

In Svizzera un natante può essere utilizzato solo se rispetta le rispettive disposizioni sulla costruzione, contenute nell'ordinanza sulla navigazione interna (ONI) e nell'ordinanza sui requisiti per i motori di battelli nelle acque svizzere (OMBat). Requisiti particolari per i battelli per passeggeri sono contenuti nell'ordinanza sulla costruzione dei battelli e nelle relative disposizioni esecutive.

Nel caso delle imbarcazioni impiegate a scopi sportivi o per svago si distingue tra «imbarcazioni sportive» e «imbarcazioni da diporto» (per le definizioni si veda l'art. 2 lett. a n. 14 e 15 ONI): alle prime si applicano la direttiva europea 2013/53/UE, le norme pubblicate periodicamente nel Foglio federale e singole disposizioni dell'ONI, mentre per le seconde valgono i requisiti fissati nell'ONI.

In Svizzera non sono ammesse né casette o abitazioni galleggianti né veicoli anfibi, comprese le imbarcazioni che possono spostarsi anche sulla terraferma (art. 96 cpv. 2 ONI).

Per le imbarcazioni da diporto con una lunghezza fino a 6,5 m è prevista una potenza massima di propulsione (art. 139 ONI), mentre i natanti con lunghezza inferiore a 2,50 m non possono essere dotati di motore (art. 121 cpv. 5 ONI).

Un natante che non rientra in nessun'altra categoria può essere classificato come «natante di costruzione particolare»; in questo caso è richiesta una licenza di condurre della categoria E (natanti di costruzione particolare).

Per chiarimenti sulle disposizioni applicabili per un determinato natante consigliamo di informarsi in primo luogo presso il Servizio cantonale della navigazione competente.

Normativa:

OMBat

Ordinanza sulla navigazione interna Art. 121

Ordinanza sulla navigazione interna Art. 139

Ordinanza sulla navigazione interna Art. 96

Links:

Foglio federale

Servizi della navigazione

Direttiva UE 2013/53/UE

https://www.bav.admin.ch/content/bav/it/home/modi-di-trasporto/navigazione/faq-sf/502-f.html