Nella navigazione i valori limite vengono applicati come nel traffico stradale: ciò che è determinante è la quantità di alcol rilevata nel sangue o nel fiato e la reputazione della persona interessata.
Se la concentrazione di alcol nel sangue è compresa tra 0,5 e 0,8 per mille, vengono considerati anche i precedenti della persona in questione, inclusi quelli automobilistici: la revoca della licenza di condurre dipende dal fatto che il trasgressore abbia commesso o no delle infrazioni negli ultimi due anni. Se non è questo il caso viene comminata una multa o un'ammonizione.
A partire da un valore di 0,8 per mille ci troviamo di fronte a una «concentrazione qualificata di alcol nel sangue» ossia a un'infrazione grave e la licenza di condurre viene pertanto revocata. In tal caso – come per la conduzione sotto effetto di sostanze stupefacenti – non si fa alcuna distinzione tra natanti motorizzati e non motorizzati.
Normativa:
Ordinanza sulla navigazione interna Art. 40
Legge federale sulla navigazione interna Art. 20
Legge federale sulla navigazione interna Art. 20a