Aiuti finanziari in caso di danni causati dalle forze della natura

Secondo gli articoli 59 Lferr e 39 e seguenti OCPF, se la riparazione di danni causati dalle forze della natura supera le possibilità finanziarie dei gestori dell'infrastruttura (GI) la Confederazione può concedere aiuti finanziari.

Per i GI beneficiari di indennità e titolari di una convenzione sulle prestazioni (CP), nel Fondo per l'infrastruttura ferroviaria (FIF) e nei rispettivi crediti sono disposti mezzi per aiuti finanziari a tale scopo. Questi GI non hanno pertanto bisogno di copertura assicurativa per danni causati dalle forze della natura agli impianti infrastrutturali (secondo art. 62 Lferr incl. veicoli di servizio dell'infrastruttura).

I GI devono astenersi dallo stipulare apposite assicurazioni per l'infrastruttura di cui all'articolo 62 capoverso 1 Lferr, destinata a consentire l'accesso alla rete.

Gli aiuti finanziari non sono destinati invece, in particolare, a impianti, veicoli e interruzioni dell'esercizio del settore dei trasporti.

Per eventuali domande è possibile rivolgersi ai collaboratori del controlling CP.

Ultima modifica 30.06.2022

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