Prezzi delle tracce

Secondo la legge federale sulle ferrovie le imprese di trasporto ferroviario devono indennizzare i gestori dell’infrastruttura per poter utilizzare la rete ferroviaria. A tal fine pagano il cosiddetto prezzo di traccia, che copre innanzitutto i costi diretti causati dalla circolazione di un treno su un determinato percorso a un dato orario. Questo consente di finanziare circa un terzo dei costi dell'infrastruttura ferroviaria. Il resto è finanziato dalla Confederazione attraverso il Fondo per l'infrastruttura ferroviaria.

Il prezzo di traccia, determinato secondo le disposizioni dell'ordinanza concernente l’accesso alla rete ferroviaria (OARF) e dell'ordinanza dell'UFT concernente l'accesso alla rete ferroviaria deve coprire almeno i costi diretti causati dalla circolazione di un treno sulla traccia ordinata (costi marginali). Per i treni passeggeri comprende inoltre un contributo ai costi fissi dell'infrastruttura ferroviaria (contributo di copertura), stabilito in percentuale sui ricavi dei trasporti.

Il prezzo di traccia, che varia in base al treno e alla tratta, si compone del prezzo per le prestazioni di base e del compenso per le prestazioni supplementari. Tiene altresì conto dell'usura causata dai treni alla rete ferroviaria, incentivando in tal modo l'impiego di materiale rotabile adeguato.

Le prestazioni di base (art. 21 OARF) , corrispondenti grosso modo al «pacchetto minimo di accesso» previsto in ambito UE, comprendono:

  • l'utilizzazione della traccia, inclusi i servizi relativi alla circolazione dei treni, quali ad esempio la direzione operativa dell'esercizio, i servizi di telecomunicazione e informatici, ossia le indicazioni relative alla partenza e all'arrivo dei treni, le informazioni relative a eventi o perturbazioni concernenti l'infrastruttura, ecc.;
  • la captazione di energia elettrica dalla linea di contatto;
  • per il traffico viaggiatori, l'utilizzo di binari con marciapiede e l'accesso agli impianti destinati al pubblico;
  • per il traffico merci, l’utilizzazione dei binari da parte di treni con composizione invariata tra il punto di partenza e il punto d’arrivo convenuti.

Nelle prestazioni supplementari (art. 22 OARF) rientrano ad esempio le manovre e il ricovero di treni, l'utilizzazione di impianti di trasbordo, ecc.

Definizione dei prezzi delle tracce

L'Ufficio federale dei trasporti (UFT) stabilisce il prezzo per le prestazioni di base sulla scorta delle indicazioni dei gestori dell'infrastruttura. In qualità di autorità competente per il rilascio delle concessioni, fissa inoltre l'ammontare del contributo di copertura.

I prezzi per le prestazioni supplementari vengono definiti - e pubblicati - dai gestori dell'infrastruttura, che vi provvedono senza discriminazioni.

https://www.bav.admin.ch/content/bav/it/home/modi-di-trasporto/ferrovia/informazioni-specifiche/trassenpreis.html