In caso di notevole ritardo e soppressione di collegamenti gli utenti dei TP hanno per legge diritto al rimborso del biglietto, a un indennizzo o all’assistenza. Lo stesso vale per le autolinee internazionali.
Dal 1° gennaio 2021 chi viaggia con i trasporti pubblici in Svizzera ha maggiori diritti. A partire da questa data, nella legge sul trasporto di viaggiatori e nella rispettiva ordinanza (cfr. link sottostanti) sono state integrate nuove disposizioni secondo cui le imprese di trasporto sono tenute a versare un rimborso o indennizzo in caso di soppressione di una corsa o di ritardo a destinazione a partire da un'ora. Ne consegue un diritto dei passeggeri al rimborso o a un indennizzo, valido anche nel settore delle autolinee internazionali. In quest'ultimo però a essere determinante è il ritardo alla partenza. Dalla nuova normativa d'indennizzo sono esclusi gli impianti di trasporto a fune e i battelli, in quanto particolarmente soggetti alle intemperie.
Le imprese di trasporto hanno istituito un ufficio reclami: i viaggiatori che non fossero d'accordo con una decisione dell'impresa possono rivolgersi all'organo di esecuzione dell'Ufficio federale dei trasporti.
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Organo del settore competente per gli indennizzi