Il Fondo per l'infrastruttura ferroviaria (FIF) viene utilizzato per finanziare il funzionamento e la manutenzione, il rinnovo e l'ammodernamento, nonché l'ulteriore espansione dell'infrastruttura ferroviaria. Inoltre, sono possibili prelievi per la ricerca nel settore delle infrastrutture. L'ammontare di questi fondi è stabilito annualmente dall'Assemblea federale in una voce di bilancio separata del FIF.
Gli strumenti a disposizione per promuovere la ricerca sono due: i mandati di ricerca e il sostegno (sovvenzionamento) di progetti di terzi. I fondi previsti a questo scopo nel FIF sono destinati prioritariamente al lancio e conferimento di mandati da parte dell'UFT. In secondo luogo è possibile tener conto anche di domande presentate da terzi, se conformi ai requisiti e riguardanti uno o più ambiti stabiliti nel programma di ricerca concernente il settore dell'infrastruttura ferroviaria.
Base giuridica
- La Legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI ) Confederazione di attuare i propri programmi di ricerca (LPRI art. 16, cpv. 2, lett. c).
- La legge sul Fondo per l'infrastruttura ferroviaria (LFIF) consente all'UFT di prelevare fondi dal Fondo per l'infrastruttura ferroviaria (FIF) per la ricerca (art. 4 cpv. 1 lett. c LFIF ).
L'Ordinanza sulla concessione, la pianificazione e il finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria (OCPF ) specifica che l'UFT, nell'assegnare le sovvenzioni, tiene conto in particolare del loro beneficio per la conservazione del valore e l'esercizio efficiente e sicuro dell'infrastruttura ferroviaria, nonché della demarcazione da altri strumenti di sovvenzione (OCPF art. 42).